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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 166 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la norma sulla dispensa del magistrato onorario, riscrivendone il testo per limitarla ai casi di infermità definitiva o di impedimenti prolungati.

Di cosa si tratta

Quando il Parlamento delega il Governo a riformare una materia, fissa principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare: se il decreto delegato va oltre, viola l’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La riforma della magistratura onoraria del 2017 (d.lgs. n. 116 del 2017) ha disciplinato, tra l’altro, la “dispensa” del magistrato onorario, cioè la cessazione dall’incarico. La norma censurata prevedeva la dispensa, anche d’ufficio, per “impedimenti di durata superiore a sei mesi”, in modo generico. Il TAR del Lazio ha ritenuto che il Governo, formulando così la disposizione, avesse ecceduto i limiti della delega ricevuta dal Parlamento, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost. In gioco era il rispetto del confine tra ciò che il Parlamento aveva delegato e ciò che il Governo aveva effettivamente disposto.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio ha impugnato l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 (riforma della magistratura onoraria), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la dispensa del magistrato onorario per impedimenti di durata superiore a sei mesi, in asserito contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui prevedeva che «il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi». La norma viene così ricondotta entro i limiti della delega.

Il principio

Il legislatore delegato deve rispettare i principi e criteri direttivi della legge delega: la disposizione che ecceda quei limiti è illegittima per violazione dell’art. 76 Cost. e va ricondotta al perimetro della delega.

Domande e risposte

Che cos’è l’eccesso di delega?

È il vizio del decreto legislativo che va oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, in violazione dell’art. 76 della Costituzione.

Cosa cambia per la dispensa del magistrato onorario?

La dispensa è ora riferita all’infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o ad altri impedimenti di durata superiore a sei mesi, secondo il testo riscritto dalla Corte.

Chi è il magistrato onorario?

È chi esercita funzioni giudiziarie a titolo onorario (come i giudici di pace), senza far parte della magistratura professionale di ruolo.

Perché ha deciso il TAR e non un giudice ordinario?

Perché la controversia riguardava un atto amministrativo relativo allo status del magistrato onorario, di competenza del giudice amministrativo.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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