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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 168 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli articoli del codice di procedura civile che non prevedono poteri specifici del giudice quando sospetti che la parte abbia conferito la procura in stato di incapacità.

Di cosa si tratta

Per stare in giudizio, la parte deve conferire al difensore la “procura alle liti”. Gli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile disciplinano la capacità di stare in giudizio e gli effetti di eventi come la perdita di capacità della parte. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia con l’INPS, ha dubitato che la disciplina fosse incompleta: a suo avviso il giudice, quando abbia seri e fondati dubbi che la parte abbia conferito la procura in una condizione di incapacità naturale (cioè di temporanea incapacità di intendere e volere), non disporrebbe di strumenti adeguati per accertarlo e tutelare quella persona. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando il diritto di difesa, la tutela della salute, il giusto processo e gli obblighi internazionali sui diritti delle persone con disabilità. La Corte è stata chiamata a verificare se l’ordinamento offra già una tutela sufficiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Padova ha impugnato gli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), nella parte in cui non consentirebbero al giudice di intervenire di fronte a seri dubbi sulla capacità della parte al momento del conferimento della procura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. non viola i parametri costituzionali e convenzionali invocati: l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità, sicché la norma resta valida.

Il principio

Il sistema processuale civile consente già di tutelare la parte che possa aver conferito la procura in stato di incapacità: non è quindi costituzionalmente necessario aggiungere i poteri specifici invocati dal giudice rimettente.

Domande e risposte

Che cos’è la procura alle liti?

È l’atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla in giudizio; presuppone la capacità della parte di compiere validamente quell’atto.

Che cos’è l’incapacità naturale?

È la condizione di chi, pur non interdetto, al momento dell’atto era incapace di intendere e di volere, anche solo temporaneamente.

Cosa ha deciso la Corte?

Che la disciplina vigente non è incostituzionale, perché l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità.

Sono state considerate le convenzioni sulla disabilità?

Sì: il giudice aveva invocato anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma la Corte ha ritenuto le questioni non fondate.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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