Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 168 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli articoli del codice di procedura civile che non prevedono poteri specifici del giudice quando sospetti che la parte abbia conferito la procura in stato di incapacità.
Di cosa si tratta
Per stare in giudizio, la parte deve conferire al difensore la “procura alle liti”. Gli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile disciplinano la capacità di stare in giudizio e gli effetti di eventi come la perdita di capacità della parte. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia con l’INPS, ha dubitato che la disciplina fosse incompleta: a suo avviso il giudice, quando abbia seri e fondati dubbi che la parte abbia conferito la procura in una condizione di incapacità naturale (cioè di temporanea incapacità di intendere e volere), non disporrebbe di strumenti adeguati per accertarlo e tutelare quella persona. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando il diritto di difesa, la tutela della salute, il giusto processo e gli obblighi internazionali sui diritti delle persone con disabilità. La Corte è stata chiamata a verificare se l’ordinamento offra già una tutela sufficiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Padova ha impugnato gli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), nella parte in cui non consentirebbero al giudice di intervenire di fronte a seri dubbi sulla capacità della parte al momento del conferimento della procura.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. non viola i parametri costituzionali e convenzionali invocati: l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità, sicché la norma resta valida.
Il principio
Il sistema processuale civile consente già di tutelare la parte che possa aver conferito la procura in stato di incapacità: non è quindi costituzionalmente necessario aggiungere i poteri specifici invocati dal giudice rimettente.
Domande e risposte
Che cos’è la procura alle liti?
È l’atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla in giudizio; presuppone la capacità della parte di compiere validamente quell’atto.
Che cos’è l’incapacità naturale?
È la condizione di chi, pur non interdetto, al momento dell’atto era incapace di intendere e di volere, anche solo temporaneamente.
Cosa ha deciso la Corte?
Che la disciplina vigente non è incostituzionale, perché l’ordinamento offre già strumenti per tutelare la parte di cui si dubiti la capacità.
Sono state considerate le convenzioni sulla disabilità?
Sì: il giudice aveva invocato anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma la Corte ha ritenuto le questioni non fondate.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire e difendersi in giudizio.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo, commi primo e secondo.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Artt. 75 e 300 del codice di procedura civile (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.