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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 173 del 2023 la Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto sull’obbligo di fornitura gratuita di energia idroelettrica, dichiarandone inammissibile una parte.

Di cosa si tratta

Le concessioni di “grandi derivazioni” idroelettriche permettono di sfruttare l’acqua dei fiumi per produrre energia. La legge prevede che i concessionari forniscano gratuitamente una quota di energia all’ente territoriale interessato. Quando un bacino idrografico interessa più territori – qui la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto – può sorgere un contrasto su quale ente possa imporre quell’obbligo e su quali concessioni. Con una delibera della Giunta del 2022, la Regione Veneto aveva individuato alcune concessioni soggette alla fornitura gratuita di energia in attuazione di una propria legge regionale. La Provincia autonoma di Trento ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti, sostenendo che la Regione Veneto avesse invaso le proprie competenze applicando la fornitura gratuita a concessioni che riteneva di propria spettanza. La Corte è stata chiamata a stabilire i confini delle rispettive attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Si tratta di un conflitto di attribuzione tra enti. La Provincia autonoma di Trento ha contestato la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del 2022 sull’obbligo di fornitura gratuita di energia, in relazione al riparto di competenze in materia di concessioni idroelettriche (artt. 116, 117 e 120 della Costituzione e statuto speciale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato in parte inammissibile il conflitto promosso dalla Provincia autonoma di Trento, segnatamente in relazione al primo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta veneta, nella parte relativa a una specifica concessione. La pronuncia definisce così i limiti del conflitto secondo le rispettive competenze.

Il principio

Nei conflitti di attribuzione tra enti su risorse condivise come l’energia idroelettrica, la Corte verifica se l’ente abbia agito nell’ambito delle proprie competenze; le censure prive dei presupposti sono dichiarate inammissibili.

Domande e risposte

Che cos’è la fornitura gratuita di energia idroelettrica?

È l’obbligo, posto a carico dei concessionari di grandi derivazioni, di cedere gratuitamente una quota dell’energia prodotta all’ente territoriale, come forma di compensazione.

Perché Trento e Veneto erano in conflitto?

Perché entrambe rivendicavano competenze su determinate concessioni idroelettriche: la Provincia di Trento contestava che il Veneto applicasse la fornitura gratuita a concessioni che riteneva proprie.

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

È lo strumento con cui Stato, Regioni e Province autonome chiedono alla Corte di stabilire a chi spetti un determinato potere, quando uno ritiene che un altro lo abbia invaso.

Cosa significa che il conflitto è in parte inammissibile?

Significa che, per alcune censure, mancavano i presupposti perché la Corte le esaminasse nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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