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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 174 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 23 del codice della strada in materia di cartelli e impianti pubblicitari lungo le strade.

Di cosa si tratta

Il codice della strada disciplina la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in prossimità di esse, per evitare che distraggano i conducenti o compromettano la sicurezza della circolazione. L’art. 23 del codice (integrato dal regolamento di esecuzione) detta le condizioni e i limiti di questa pubblicità. Il Tribunale di Roma, in alcune controversie, ha dubitato della legittimità di tale disciplina, ritenendo che potesse incidere in modo irragionevole sulla libertà di manifestazione del pensiero attraverso la pubblicità, sulla libertà economica e sulla proprietà, oltre a presentare profili problematici quanto all’esercizio della delega legislativa. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, tuttavia, non è arrivata a esaminare il merito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato l’art. 23, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come integrato dal regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la disciplina sulla pubblicità stradale violi la Costituzione, lasciando in vigore la norma.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in assenza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 23 del codice della strada?

Disciplina la collocazione di cartelli, insegne e mezzi pubblicitari lungo le strade, ponendo limiti a tutela della sicurezza della circolazione.

Perché era richiamato l’art. 21 Cost.?

Perché la pubblicità è una forma di manifestazione del pensiero; il giudice riteneva che i limiti potessero comprimerla, ma la Corte non ha esaminato il merito.

La disciplina sulla pubblicità stradale resta valida?

Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la norma continua ad applicarsi.

La questione può essere riproposta?

Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in generale, la riproposizione della questione con una corretta impostazione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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