Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 174 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 23 del codice della strada in materia di cartelli e impianti pubblicitari lungo le strade.
Di cosa si tratta
Il codice della strada disciplina la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in prossimità di esse, per evitare che distraggano i conducenti o compromettano la sicurezza della circolazione. L’art. 23 del codice (integrato dal regolamento di esecuzione) detta le condizioni e i limiti di questa pubblicità. Il Tribunale di Roma, in alcune controversie, ha dubitato della legittimità di tale disciplina, ritenendo che potesse incidere in modo irragionevole sulla libertà di manifestazione del pensiero attraverso la pubblicità, sulla libertà economica e sulla proprietà, oltre a presentare profili problematici quanto all’esercizio della delega legislativa. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, tuttavia, non è arrivata a esaminare il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato l’art. 23, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come integrato dal regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la disciplina sulla pubblicità stradale violi la Costituzione, lasciando in vigore la norma.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in assenza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 23 del codice della strada?
Disciplina la collocazione di cartelli, insegne e mezzi pubblicitari lungo le strade, ponendo limiti a tutela della sicurezza della circolazione.
Perché era richiamato l’art. 21 Cost.?
Perché la pubblicità è una forma di manifestazione del pensiero; il giudice riteneva che i limiti potessero comprimerla, ma la Corte non ha esaminato il merito.
La disciplina sulla pubblicità stradale resta valida?
Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la norma continua ad applicarsi.
La questione può essere riproposta?
Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in generale, la riproposizione della questione con una corretta impostazione.
Norme collegate
- Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione del pensiero, anche tramite la pubblicità.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata.
- Art. 42 della Costituzione – proprietà privata, tra i parametri invocati.
- Art. 76 della Costituzione – esercizio della delega legislativa, tra i parametri della questione.
- Art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.