Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 2 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Lazio che ripartiva tra le province competenze sulle autorizzazioni in materia di rifiuti, discostandosi dal modello fissato dal codice dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La gestione dei rifiuti tocca direttamente la salute e l’ambiente: per questo la legge statale, attraverso il codice dell’ambiente, fissa un livello minimo e uniforme di tutela, stabilendo anche a quale ente spettano le autorizzazioni per realizzare ed esercire gli impianti. La legge della Regione Lazio del 1998 delegava invece alle province una serie di funzioni amministrative, tra cui l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero. Il TAR Lazio, davanti a una controversia su un diniego di autorizzazione unica, ha rilevato che questo diverso modello di distribuzione delle competenze non era conforme a quello previsto dal codice dell’ambiente e poteva abbassare i livelli minimi di tutela ambientale, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Ha quindi sollevato la questione, richiamando una precedente decisione della Corte che aveva colpito un’analoga delega ai comuni nella stessa legge regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio n. 27 del 1998, sollevato dal TAR Lazio in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettera s), che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nelle parti in cui delegava alle province le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in contrasto con il riparto di competenze stabilito dalla legge statale a tutela dell’ambiente.
Il principio
La Regione non può ridisegnare la distribuzione delle competenze amministrative in materia di rifiuti in modo difforme dal modello fissato dal codice dell’ambiente: la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale e i relativi livelli minimi non sono derogabili dalla legislazione regionale.
Domande e risposte
Le Regioni non hanno competenze sui rifiuti?
Hanno competenze, ma devono rispettare il quadro fissato dallo Stato a tutela dell’ambiente, comprese le regole su quale ente rilascia le autorizzazioni per gli impianti.
Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato?
Perché l’art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente, così da garantire un livello minimo e uniforme di protezione su tutto il territorio.
La decisione blocca gli impianti di gestione rifiuti nel Lazio?
No: incide sul riparto delle competenze amministrative dichiarato illegittimo; le autorizzazioni continuano a essere rilasciate secondo il modello stabilito dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni e tutela esclusiva statale dell’ambiente.
- Art. 118 della Costituzione – allocazione delle funzioni amministrative.
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Vedi anche
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