Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 140 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata una norma della Valle d’Aosta sulla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 30 maggio 2022, n. 8, in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Secondo lo Stato la disposizione, in alcune sue parti, incideva su materie riservate (tra cui l’ordinamento civile) e sui principi di buon andamento. Il tema riguarda l’edilizia residenziale pubblica, settore in cui le Regioni hanno ampi spazi di intervento ma devono rispettare le competenze statali su determinati aspetti dei rapporti giuridici. Per gli assegnatari di alloggi pubblici e per l’amministrazione regionale la posta in gioco riguardava le regole concrete di gestione del patrimonio abitativo. La Corte ha distinto tra i diversi periodi della disposizione, annullando una parte e salvando l’altra.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (oltre che ai principi statali in materia). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022 e ha dichiarato non fondate le questioni relative al secondo periodo dello stesso comma.

Il principio

Nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica la Regione può intervenire sull’organizzazione del servizio, ma non può invadere le materie riservate allo Stato, come l’ordinamento civile: la singola previsione che ecceda è illegittima.

Domande e risposte

Perché una parte è stata annullata e un’altra salvata?

Perché la Corte valuta separatamente ciascun periodo della disposizione: solo il terzo periodo eccedeva i limiti della competenza regionale, mentre il secondo è stato ritenuto legittimo.

Cosa rientra nell’«ordinamento civile»?

I rapporti giuridici tra privati e gli istituti del diritto civile, riservati allo Stato: le Regioni non possono disciplinarli neppure nell’edilizia pubblica.

Cosa cambia per gli assegnatari?

Viene meno la regola contenuta nel periodo annullato; le restanti previsioni della legge regionale continuano ad applicarsi.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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