Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 140 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata una norma della Valle d’Aosta sulla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 30 maggio 2022, n. 8, in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Secondo lo Stato la disposizione, in alcune sue parti, incideva su materie riservate (tra cui l’ordinamento civile) e sui principi di buon andamento. Il tema riguarda l’edilizia residenziale pubblica, settore in cui le Regioni hanno ampi spazi di intervento ma devono rispettare le competenze statali su determinati aspetti dei rapporti giuridici. Per gli assegnatari di alloggi pubblici e per l’amministrazione regionale la posta in gioco riguardava le regole concrete di gestione del patrimonio abitativo. La Corte ha distinto tra i diversi periodi della disposizione, annullando una parte e salvando l’altra.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (oltre che ai principi statali in materia). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022 e ha dichiarato non fondate le questioni relative al secondo periodo dello stesso comma.
Il principio
Nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica la Regione può intervenire sull’organizzazione del servizio, ma non può invadere le materie riservate allo Stato, come l’ordinamento civile: la singola previsione che ecceda è illegittima.
Domande e risposte
Perché una parte è stata annullata e un’altra salvata?
Perché la Corte valuta separatamente ciascun periodo della disposizione: solo il terzo periodo eccedeva i limiti della competenza regionale, mentre il secondo è stato ritenuto legittimo.
Cosa rientra nell’«ordinamento civile»?
I rapporti giuridici tra privati e gli istituti del diritto civile, riservati allo Stato: le Regioni non possono disciplinarli neppure nell’edilizia pubblica.
Cosa cambia per gli assegnatari?
Viene meno la regola contenuta nel periodo annullato; le restanti previsioni della legge regionale continuano ad applicarsi.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro invocato.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento civile riservato allo Stato (lettera l).
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, tra i parametri della questione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.