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Con la sentenza n. 3 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sui limiti per i docenti universitari a ricoprire incarichi di amministratore indipendente in società con scopo di lucro.
Di cosa si tratta
La legge sull’organizzazione delle università disciplina le incompatibilità dei docenti, distinguendo tra attività vietate, attività liberamente esercitabili e attività consentite previa autorizzazione del rettore. In questo quadro si è posto il dubbio se un professore universitario possa assumere l’incarico di amministratore indipendente, cioè di componente del consiglio di amministrazione senza deleghe gestionali, in una società di capitali avente scopo di lucro. Nel caso esaminato, un docente dell’Università di Trento aveva contestato il divieto opposto rispetto a un incarico in una società di assicurazione. Il Tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole una disciplina che precluderebbe ai docenti statali anche ruoli privi di funzioni gestionali. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito, perché la questione presentava profili che ne hanno impedito l’esame, ad esempio sul modo in cui era stata ricostruita e prospettata dal giudice rimettente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, sollevato dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 33 (libertà di insegnamento e autonomia universitaria), nella parte in cui non consentirebbe ai docenti delle università statali di ricoprire l’incarico di amministratore indipendente in società con scopo di lucro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina delle incompatibilità dei docenti universitari resta in vigore e la Corte non si è espressa sulla sua conformità alla Costituzione.
Il principio
L’inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza della questione: il regime delle incompatibilità accademiche non è toccato e il dubbio potrà essere riproposto con un’ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli rilevati.
Domande e risposte
Un professore universitario può fare l’amministratore di una società?
La decisione non scioglie il nodo: la Corte non si è pronunciata sul merito, quindi restano applicabili le regole di incompatibilità previste dalla legge sull’università.
Cosa distingue un amministratore indipendente da uno con deleghe?
L’amministratore indipendente siede nel consiglio di amministrazione senza funzioni o deleghe gestionali; è proprio questa distinzione che il giudice riteneva rilevante.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Per ragioni di carattere processuale legate al modo in cui era stata posta, che hanno impedito alla Corte di esaminarne il merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza della disciplina delle incompatibilità.
- Art. 33 della Costituzione – libertà dell’insegnamento e autonomia delle università.
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Vedi anche
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