Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 139 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina penale in materia di controllo delle armi, sollevate sotto i profili dell’eguaglianza, della legalità e della funzione della pena.

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Il giudice dubitava che la disciplina, per come configurata, contrastasse con i principi di eguaglianza, di legalità penale e con la funzione rieducativa della pena. La materia delle armi è presidiata da norme penali stringenti, a tutela della sicurezza pubblica, e il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria è particolarmente delicato. Per gli imputati la posta in gioco riguardava la possibile rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che la disciplina non violasse i parametri invocati.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Lagonegro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina compatibile con i principi di eguaglianza, di legalità penale e con la funzione rieducativa della pena.

Il principio

La severità della disciplina penale in materia di armi, giustificata dalla tutela della sicurezza pubblica, non viola di per sé i principi di eguaglianza, legalità e finalità rieducativa della pena, se resta entro limiti di ragionevolezza.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 27, terzo comma, della Costituzione?

Che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato.

La norma sulle armi resta in vigore?

Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disposizione, che continua ad applicarsi.

Cosa garantisce l’art. 25 della Costituzione?

Il principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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