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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 149 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina che individua i limiti di pena entro cui opera la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto.

Di cosa si tratta

La causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, consente al giudice di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita, quando il fatto e l’offesa sono minimi e il comportamento non e abituale. La sua applicazione e pero subordinata a soglie di pena: l’istituto opera solo per i reati la cui pena non supera certi limiti. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita del modo in cui il legislatore delegato ha fissato tali soglie, sotto due profili: da un lato il rispetto della legge di delega da parte del Governo (art. 76 Cost.), dall’altro la ragionevolezza della disciplina (art. 3 Cost.). In sostanza il giudice chiedeva se le regole sul calcolo della pena rilevante per applicare la non punibilita fossero coerenti con la delega ricevuta e non irragionevoli. La questione tocca i criteri con cui si decide quando un reato e cosi lieve da non meritare pena.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 2015. Le questioni erano sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale in composizione monocratica: la prima in riferimento all’art. 76 della Costituzione (rispetto della legge di delega), la seconda in riferimento all’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni di legittimita costituzionale. La disciplina dei limiti di pena entro cui opera la particolare tenuita del fatto non eccede i confini della legge di delega ne risulta irragionevole: il modo in cui il legislatore delegato ha individuato le soglie e quindi conforme alla Costituzione e la norma resta in vigore.

Il principio

La determinazione delle soglie di pena entro cui opera la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto rientra nella discrezionalita del legislatore, anche delegato, purche rispetti i criteri della delega e non sia irragionevole: la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. supera questo controllo.

Domande e risposte

Che cos’e la particolare tenuita del fatto?

E una causa di non punibilita che permette di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita, quando l’offesa e minima e il comportamento non e abituale.

Perche contano i limiti di pena?

Perche l’istituto non si applica a tutti i reati, ma solo a quelli la cui pena rientra entro determinate soglie: il modo di calcolare quella pena era oggetto delle questioni.

Cosa significa la censura sull’art. 76 della Costituzione?

L’art. 76 impone che il Governo, quando legifera su delega del Parlamento, rispetti i criteri della delega. La Corte ha escluso che il legislatore delegato li avesse violati.

Cambia qualcosa nell’applicazione dell’istituto?

No. La disciplina resta invariata: il giudice continua ad applicare la non punibilita per tenuita del fatto secondo le soglie previste dall’art. 131-bis cod. pen.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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