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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 68/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge di stabilità 2023 della Regione Sardegna, con esiti differenziati sulle diverse disposizioni impugnate dal Governo.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge di stabilità 2023 della Regione Sardegna, riguardanti in particolare la spesa per il personale e l’organizzazione regionale. Anche per le Regioni a statuto speciale, infatti, esistono limiti statali al contenimento della spesa, espressione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha esaminato le varie norme con esiti diversi: alcune sono state annullate perché in contrasto con quei limiti; per altre la questione è stata dichiarata inammissibile; per un’ulteriore disposizione, modificata dalla Regione prima della decisione, è cessata la materia del contendere. La pronuncia mostra bene come, nel contenzioso tra Stato e Regioni, una stessa legge possa dare luogo a soluzioni differenziate a seconda della singola disposizione. Il tema interessa la gestione delle risorse pubbliche regionali e il rispetto dei vincoli posti dallo Stato, soprattutto in materia di personale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 14, 19, 20 e 21, 7, comma 11, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e allo Statuto speciale, per contrasto con i principi statali in materia di spesa per il personale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge regionale, nel testo vigente prima di una successiva modifica regionale; ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 7, comma 11; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 5, comma 14, modificato nel frattempo dalla Regione.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa per il personale; le disposizioni regionali che li violano sono illegittime, mentre la modifica satisfattiva di una norma fa cessare la materia del contendere.

Domande e risposte

Tutta la legge di stabilità sarda è stata annullata?

No. Solo alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime; per altre la questione è stata dichiarata inammissibile e per una è cessata la materia del contendere a seguito di una modifica regionale.

Perché alcune norme sono state annullate?

Perché contrastavano con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa per il personale, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale.

Che cosa significa che è “cessata la materia del contendere”?

Significa che, avendo la Regione modificato la disposizione prima della decisione, è venuto meno l’interesse a una pronuncia nel merito su quella specifica norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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