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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 69/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Puglia che disciplinava la videosorveglianza per prevenire i maltrattamenti su anziani e persone con disabilità, perché invadeva ambiti riservati allo Stato.

Di cosa si tratta

Per contrastare i maltrattamenti ai danni di anziani e persone con disabilità nelle strutture di cura, la Regione Puglia aveva previsto l’uso di sistemi di videosorveglianza, disciplinando tra l’altro la conservazione delle immagini e l’accesso dell’autorità giudiziaria alle videoriprese. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che, così facendo, la Regione fosse intervenuta in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato: in particolare l’ordinamento civile, per i profili di trattamento dei dati personali, e l’ordinamento penale, per la disciplina dell’accesso alle immagini da parte dell’autorità giudiziaria. La finalità di protezione dei soggetti più fragili è del tutto condivisibile, ma la questione riguarda il riparto di competenze: anche un obiettivo meritevole non consente alla Regione di disciplinare profili che la Costituzione affida in via esclusiva al legislatore nazionale, come la protezione dei dati e la materia penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile (trattamento dei dati personali) e ordinamento penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale. La disposizione, disciplinando il trattamento dei dati personali e l’accesso dell’autorità giudiziaria alle videoriprese, invadeva ambiti riservati in via esclusiva allo Stato (ordinamento civile e ordinamento penale). La norma regionale è stata annullata.

Il principio

Anche per finalità di protezione di soggetti fragili, le Regioni non possono disciplinare il trattamento dei dati personali né i profili penali e processuali, che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (ordinamento civile e ordinamento penale).

Domande e risposte

La videosorveglianza contro i maltrattamenti è vietata?

No. La sentenza non vieta la videosorveglianza: dichiara illegittima la disciplina regionale perché interveniva su materie statali. La regolazione di quei profili spetta al legislatore nazionale.

Perché la Regione non poteva disciplinare quei profili?

Perché toccavano il trattamento dei dati personali e l’accesso dell’autorità giudiziaria alle immagini, riservati allo Stato in materia di ordinamento civile e penale.

La finalità di tutela degli anziani e dei disabili non bastava a salvare la norma?

No. Per quanto meritevole, l’obiettivo non consente di superare il riparto di competenze fissato dalla Costituzione: la Regione deve restare nel proprio ambito.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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