Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 124 del 2023 la Corte costituzionale ha giudicato non fondate le questioni sollevate dallo Stato contro una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di equilibrio di bilancio regionale.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 126, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8 (la cosiddetta «legge regionale multisettoriale 2022»), sostenendo che alcune scelte contabili regionali violassero i vincoli statali di finanza pubblica e i principi di coordinamento della finanza pubblica. La questione tocca un terreno delicato: fino a che punto una Regione, anche a statuto speciale, può gestire autonomamente le proprie poste di bilancio senza invadere competenze riservate allo Stato. Per i cittadini e gli enti del territorio la posta in gioco era la tenuta di una manovra regionale già operativa. La Corte ha esaminato il contenuto effettivo della disposizione e ha ritenuto che essa non si ponesse in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 126, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, per asserito contrasto con gli artt. 81, 117 e 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’equilibrio di bilancio, del coordinamento della finanza pubblica e della ragionevolezza. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che la disposizione regionale non violasse i vincoli di bilancio né i principi di coordinamento della finanza pubblica invocati dallo Stato.

Il principio

Non ogni scelta contabile regionale che lo Stato ritenga inopportuna integra una violazione dei vincoli costituzionali di finanza pubblica: occorre dimostrare un contrasto effettivo con i parametri, non un mero dissenso sull’impostazione della manovra.

Domande e risposte

Che cosa significa «questione non fondata»?

Significa che la Corte ha esaminato il merito ma ha ritenuto che la norma impugnata non violi la Costituzione: la legge regionale resta quindi in vigore.

Le Regioni a statuto speciale possono derogare ai vincoli di bilancio?

No. Anche le autonomie speciali sono soggette ai principi di equilibrio di bilancio (art. 81) e di coordinamento della finanza pubblica, ma godono di margini di autonomia che vanno valutati caso per caso.

Chi può impugnare una legge regionale davanti alla Corte?

Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio, può ricorrere in via principale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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