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Con la sentenza n. 98/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni sull’inconferibilita’ degli incarichi negli enti privati in controllo pubblico, ridefinendo l’ambito di applicazione del divieto.
Di cosa si tratta
Per prevenire conflitti di interesse e garantire l’imparzialita’ nella gestione di societa’ ed enti controllati dalla pubblica amministrazione, il decreto legislativo n. 39 del 2013 stabilisce regole rigorose di inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi. In sostanza, chi ha ricoperto certe cariche non puo’ assumerne altre per un certo periodo, per evitare commistioni tra ruoli politici e gestionali. Il problema sollevato riguarda la definizione dell’ambito di applicazione di questi divieti: il TAR Lazio, davanti a piu’ giudizi su un provvedimento dell’ANAC relativo a societa’ controllate dal Comune di Genova, ha dubitato della legittimita’ delle norme che individuavano i soggetti destinatari del divieto, ritenendole irragionevoli e contrastanti con i principi di accesso agli uffici e di buon andamento. In gioco c’era il giusto equilibrio tra la prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, da un lato, e il diritto di accedere agli incarichi pubblici e la ragionevolezza delle limitazioni, dall’altro. La Corte era chiamata a verificare se il perimetro dell’inconferibilita’ fosse stato tracciato in modo costituzionalmente corretto.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il TAR Lazio, sezione prima quater, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013 nella parte in cui non consentivano di conferire l’incarico di amministratore di un ente privato in controllo pubblico (da parte di una provincia, di un comune sopra i quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni di pari popolazione) a chi, nell’anno precedente, avesse ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati.
Il principio
Le regole sull’inconferibilita’ degli incarichi negli enti in controllo pubblico devono avere un ambito di applicazione ragionevole: estendere il divieto oltre quanto necessario a prevenire i conflitti di interesse comprime irragionevolmente l’accesso agli incarichi e il buon andamento.
Domande e risposte
Cos’e’ l’inconferibilita’ di un incarico?
E’ il divieto di affidare un incarico a chi ha ricoperto, in un periodo precedente, determinate cariche, per evitare conflitti di interesse e indebite commistioni.
Cosa ha stabilito la Corte?
Ha ridefinito l’ambito del divieto, dichiarando illegittime le norme nella parte in cui escludevano dall’incarico chi proveniva da enti privati controllati nelle condizioni indicate.
Che ruolo ha l’ANAC?
L’Autorita’ nazionale anticorruzione vigila sul rispetto delle regole di inconferibilita’ e incompatibilita’: il caso nasceva da un suo provvedimento.
Perche’ si richiama l’art. 97 della Costituzione?
Perche’ tutela il buon andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione, valori che le regole di inconferibilita’ mirano a garantire senza eccedere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 51 della Costituzione — accesso agli uffici pubblici.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialita’ dell’amministrazione.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e sussidiarieta’.
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Vedi anche
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