Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 193 del 2023 la Corte costituzionale ha accolto in parte i ricorsi di sei Regioni contro la legge sullo spettacolo, dichiarando illegittima la norma che prevedeva il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni invece dell’intesa, e respingendo le altre censure.
Di cosa si tratta
La legge n. 106 del 2022 ha delegato il Governo a riordinare il settore dello spettacolo (teatro, musica, danza, attività dal vivo). Sei Regioni – Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte – hanno impugnato alcune disposizioni davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invadessero le loro competenze. Lo spettacolo, infatti, tocca materie su cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate, e la Costituzione impone, quando gli ambiti si sovrappongono, forme di leale collaborazione. Il punto centrale: la legge prevedeva che alcuni decreti del Ministro della cultura fossero adottati “sentita” la Conferenza permanente Stato-Regioni, cioè previo semplice parere, mentre le Regioni chiedevano che fosse necessaria una vera e propria “intesa”, strumento più garantista del loro coinvolgimento. La Corte è stata chiamata a stabilire dove finisca la competenza statale e dove inizi quella regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le sei Regioni hanno impugnato gli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera c), e 7 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in riferimento a vari parametri, in particolare agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione (riparto di competenze e leale collaborazione), oltre agli artt. 81, 97 e 3 Cost. e agli statuti speciali.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022 nella parte in cui prevedeva che i decreti del Ministro della cultura fossero adottati “sentita” la Conferenza Stato-Regioni anziché “previa intesa” con essa, e dell’art. 7, comma 1, lettera c). Ha dichiarato inammissibile una questione sull’art. 7, comma 1, primo periodo, e non fondate tutte le altre questioni sugli artt. 6, comma 2, lettera c), e 7.
Il principio
Quando un intervento statale incide su materie di competenza concorrente o intrecciata con quelle regionali, la leale collaborazione può richiedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e non il solo parere: il semplice “sentita” non garantisce un coinvolgimento adeguato delle Regioni.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra “intesa” e “parere”?
Con il parere (“sentita la Conferenza”) lo Stato deve solo ascoltare le Regioni ma può decidere diversamente; con l’intesa serve invece un accordo, che assicura un coinvolgimento più forte e vincolante delle Regioni.
La legge sullo spettacolo è stata annullata?
No. La Corte ha colpito solo singole previsioni (in particolare il “sentita” in luogo dell’intesa e l’art. 7, comma 1, lettera c); il resto della disciplina resta in vigore.
Perché lo spettacolo coinvolge le Regioni?
Perché tocca ambiti come la promozione culturale e le attività sul territorio, in cui le competenze di Stato e Regioni si intrecciano, imponendo forme di leale collaborazione.
Cosa cambia per i futuri decreti del Ministro?
I decreti interessati dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e non più sul solo parere, per rispettare la competenza regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro centrale dei ricorsi.
- Art. 118 della Costituzione – allocazione delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà.
- Art. 120 della Costituzione – leale collaborazione tra Stato e Regioni, secondo comma.
- Legge 15 luglio 2022, n. 106 (delega in materia di spettacolo), artt. 5, 6 e 7 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.