Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 81/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da un giudice di pace sulla disciplina della riscossione delle imposte, senza esaminarne il merito.
Di cosa si tratta
La norma in esame riguarda la riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, una disposizione del d.P.R. n. 602 del 1973 introdotta nel 2021 in tema di pignoramenti e rapporti tra contribuente e agente della riscossione. Il Giudice di pace di Milano ha dubitato della sua legittimità sotto numerosi profili, lamentando un possibile pregiudizio per la tutela giurisdizionale del contribuente. La Corte, tuttavia, non è arrivata a valutare nel merito la questione. Quando il giudice che solleva la questione non ricostruisce adeguatamente la disciplina applicabile, non motiva sufficientemente la rilevanza per il giudizio in corso o pone censure generiche, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità con un’ordinanza, restituendo gli atti senza pronunciarsi sul contenuto. Per il contribuente significa che la disciplina contestata resta in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Milano, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’esito di manifesta inammissibilità, tipico delle ordinanze, dipende da carenze nel modo in cui la questione è stata posta dal giudice rimettente, ad esempio in punto di motivazione o di rilevanza: la Corte non si è quindi pronunciata sul merito e la norma resta in vigore.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivarne adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza: in difetto, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito.
Domande e risposte
La norma sulla riscossione contestata è stata annullata?
No. La Corte non ha esaminato il merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, perciò la disposizione resta pienamente applicabile.
Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?
Si tratta dello stesso tipo di esito (la mancata valutazione nel merito), ma la manifesta inammissibilità riguarda i casi più evidenti, decisi con ordinanza in forma semplificata.
Il contribuente può riproporre la questione?
La pronuncia non chiude definitivamente il tema: un giudice potrà sollevarla nuovamente in un altro giudizio, se la formulerà in modo adeguato, motivando correttamente rilevanza e non manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa e tutela giurisdizionale
- Art. 77 della Costituzione – limiti del decreto-legge
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo
- Art. 113 della Costituzione – tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze legislative
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Vedi anche
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