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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 152 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge dell’Emilia-Romagna nella misura in cui assoggettava le Partecipanze agrarie a un controllo regionale invasivo della competenza statale.

Di cosa si tratta

Le Partecipanze agrarie sono antichi enti di natura associativa, radicati soprattutto in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti. La loro disciplina tocca profili di diritto privato (la natura dell’ente e dei rapporti tra i partecipanti) e profili pubblicistici (la tutela dell’ambiente e del paesaggio dei terreni gestiti). La Regione Emilia-Romagna, con una propria legge, aveva previsto che la Giunta regionale esercitasse un controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni di tali enti. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia tra la Regione e una Partecipanza, ha dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendo che incidesse su materie riservate allo Stato, come l'”ordinamento civile” e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali. La questione mostra ancora una volta i limiti della potestà legislativa regionale di fronte alle competenze esclusive statali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, in combinato disposto con altre norme regionali. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riguardo alle materie “ordinamento civile” e “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge regionale, limitatamente alla parte che richiamava l’applicazione di un titolo della precedente legge regionale n. 24 del 1994. La disciplina regionale, in quella parte, invadeva ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Il principio

La Regione non può assoggettare le Partecipanze agrarie a controlli o regole che incidano su materie di competenza esclusiva statale, come l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali: la disciplina di tali profili spetta al legislatore statale.

Domande e risposte

Che cosa sono le Partecipanze agrarie?

Sono antichi enti associativi, diffusi in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti.

Perché la disciplina regionale è stata in parte annullata?

Perché incideva su materie riservate allo Stato – l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali – eccedendo i limiti della competenza regionale.

Cos’è la materia “tutela dell’ambiente e dei beni culturali”?

È una competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le Regioni possono intervenire solo nei limiti consentiti, senza sostituirsi alle scelte dello Stato.

Cosa resta della legge regionale?

L’annullamento è circoscritto: viene meno solo la parte che richiamava la disciplina invasiva della competenza statale, mentre il resto della normativa regionale non è toccato.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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