Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 198 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattamento dei docenti e ricercatori della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze sollevate dalla Corte dei conti.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha soppresso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, ente di formazione, e ha trasferito il suo personale, tra cui docenti ordinari e ricercatori dei “ruoli a esaurimento”, alla Scuola nazionale dell’amministrazione. La norma censurata disciplinava il regime giuridico ed economico di questi docenti e ricercatori dopo il trasferimento. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in una controversia tra un interessato e l’INPS, ha dubitato che quella disciplina fosse costituzionalmente legittima, ritenendo che incidesse in modo irragionevole sui diritti del personale, sulla retribuzione e sulla tutela previdenziale. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando i principi di solidarietà, di uguaglianza, di retribuzione proporzionata e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014 (conv. nella legge n. 114 del 2014), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Una pronuncia di inammissibilità non entra nel merito della legittimità della norma: la Corte ha rilevato un ostacolo processuale che le impediva di decidere se la disposizione fosse o meno conforme alla Costituzione, lasciando quindi impregiudicata la valutazione di fondatezza.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere proposta in modo che la Corte possa esaminarla nel merito: quando difettano i presupposti processuali, la pronuncia si arresta all’inammissibilità, senza decidere se la norma sia costituzionale.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra “inammissibile” e “non fondata”?
“Inammissibile” significa che la Corte non esamina il merito per un difetto processuale; “non fondata” significa che lo esamina e conclude che la norma non viola la Costituzione. Sono esiti diversi.
La norma sul personale della Scuola resta in vigore?
Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la disposizione continua ad applicarsi: la decisione non incide sulla sua validità.
La questione può essere riproposta?
In linea generale una questione dichiarata inammissibile per ragioni processuali può essere riproposta da un giudice in un’altra controversia, se i presupposti vengono correttamente prospettati.
Quali interessi erano in gioco?
Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei docenti e ricercatori trasferiti dalla soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla Scuola nazionale dell’amministrazione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili e dei doveri di solidarietà, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, primo comma, invocato dal rimettente.
- Art. 36 della Costituzione – retribuzione proporzionata e sufficiente, primo comma.
- Art. 38 della Costituzione – adeguatezza dei mezzi per le esigenze di vita in caso di bisogno, secondo comma.
- Art. 21 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. nella legge n. 114 del 2014 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.