Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 15/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare la norma che esclude la responsabilità del committente per i danni da rischi specifici nelle imprese appaltatrici.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda il giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. La norma oggetto del quesito esclude la responsabilità solidale del committente per i danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. I promotori chiedevano di abrogare proprio questa esclusione, così da estendere la tutela dei lavoratori negli appalti. La Corte costituzionale, in questi casi, non valuta se la modifica sia opportuna, ma soltanto se il quesito rispetti i limiti che la Costituzione e la sua giurisprudenza pongono ai referendum abrogativi: chiarezza, omogeneità e materie ammesse. La vicenda si inserisce nella tornata referendaria 2025 in materia di lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella parte che esclude la responsabilità del committente per i rischi specifici delle imprese appaltatrici. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, che disciplina il referendum abrogativo e i suoi limiti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto conforme ai requisiti di chiarezza e omogeneità e non rientrante tra le materie sottratte al referendum, sicché può essere sottoposto al corpo elettorale.

Il principio

Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è chiaro, omogeneo e non riguarda materie escluse dall’art. 75 della Costituzione; in tali casi la Corte ne dichiara l’ammissibilità, rimettendo la scelta agli elettori.

Domande e risposte

Cosa decide la Corte nel giudizio di ammissibilità del referendum?

Verifica solo se il quesito rispetta i limiti costituzionali (chiarezza, omogeneità, materie ammesse), non se l’abrogazione sia opportuna.

Cosa propone questo referendum?

L’abrogazione della norma che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti dai rischi specifici delle imprese appaltatrici.

L’ammissibilità significa che la norma è abrogata?

No: significa solo che il quesito può essere votato; l’abrogazione dipenderà dall’esito del voto popolare.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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