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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 55/2024 la Corte costituzionale ha cancellato le sanzioni civili dell’INPS per gli ingegneri e architetti che, prima di una certa data, non si erano iscritti alla Gestione separata pur essendovi tenuti.

Di cosa si tratta

Alcuni ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa (perche’ gia’ iscritti a un’altra gestione previdenziale obbligatoria) erano comunque tenuti a versare i contributi alla Gestione separata dell’INPS. Il quadro normativo, pero’, era diventato chiaro solo nel 2011, con il decreto-legge n. 98. Per il periodo precedente, molti professionisti non avevano versato perche’ la regola non era affatto univoca. L’INPS, oltre ai contributi arretrati, pretendeva anche pesanti sanzioni civili per l’omessa iscrizione. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato la questione davanti alla Consulta: e’ giusto sanzionare chi non si era iscritto in un’epoca in cui l’obbligo non era riconoscibile? In gioco c’era la posizione economica di una platea di liberi professionisti, chiamati a pagare somme aggiuntive per un dovere che la legge aveva chiarito solo successivamente.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel giudizio tra un professionista e l’INPS.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione riferita al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma stessa. Resta dunque l’obbligo contributivo, ma cadono le sanzioni per il passato.

Il principio

Non si possono applicare sanzioni civili a chi ha omesso un adempimento previdenziale in un periodo in cui l’obbligo non era ragionevolmente riconoscibile: la sanzione presuppone una regola chiara e conoscibile.

Domande e risposte

Gli ingegneri e architetti devono comunque versare i contributi arretrati?

Si’. La sentenza non cancella l’obbligo contributivo alla Gestione separata, ma solo le sanzioni civili aggiuntive relative al periodo precedente all’entrata in vigore della norma del 2011.

Da quando vale l’esonero dalle sanzioni?

L’esonero riguarda il periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, cioe’ il momento in cui l’obbligo e’ diventato chiaro.

Perche’ la Corte ha distinto tra contributi e sanzioni?

Perche’ il contributo e’ dovuto in base alla legge previdenziale, mentre la sanzione presuppone un comportamento rimproverabile: se la regola non era riconoscibile, manca la colpa che giustifica la sanzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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