Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 20/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’esenzione fiscale degli immobili di un ente ecclesiastico, senza decidere il merito.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda l’esenzione dall’imposta sugli immobili prevista per i fabbricati destinati a determinate attività, qui invocata da un seminario vescovile in lite con un Comune del Piemonte. Il giudice tributario rimettente dubitava della compatibilità della disciplina con gli impegni assunti dallo Stato italiano con la Santa Sede nel Concordato, recepito con legge. In sostanza, la questione toccava il rapporto fra la normativa tributaria interna e gli accordi con la Chiesa cattolica in materia di trattamento fiscale degli enti ecclesiastici. La Corte ha dovuto verificare se la questione fosse stata correttamente impostata dal giudice rimettente, prima di poter eventualmente entrare nel merito del delicato tema dei rapporti fra Stato e confessioni religiose sul piano fiscale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, sull’esenzione degli immobili. Il giudice tributario lamentava il contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’Accordo del 1984 che modifica il Concordato lateranense, reso esecutivo con legge n. 121 del 1985.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice rimettente non aveva impostato correttamente i termini della questione, in particolare quanto alla rilevanza e all’individuazione del parametro, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito.
Il principio
Per poter esaminare il merito di una questione di legittimità costituzionale, la Corte richiede che il giudice rimettente ne imposti correttamente i termini, indicando con precisione il parametro e la rilevanza: in difetto, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Gli immobili degli enti ecclesiastici sono esenti da imposta?
L’esenzione spetta per gli immobili destinati a determinate attività; la sentenza non ha modificato la disciplina, avendo dichiarato inammissibile la questione.
Perché c’entra il Concordato?
Perché i rapporti fiscali con gli enti della Chiesa cattolica sono regolati anche dagli accordi tra Stato italiano e Santa Sede, recepiti con legge.
La Corte ha deciso il merito?
No: ha dichiarato la questione inammissibile per come era stata formulata dal giudice, senza pronunciarsi sulla disciplina dell’esenzione.
Norme collegate
- Art. 7 della Costituzione — rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e valore dei Patti lateranensi
- Art. 117 della Costituzione — rispetto dei vincoli pattizi, primo comma
Vedi anche
- Art. 7 della Costituzione — rapporti tra Stato e Chiesa cattolica
- Art. 8 della Costituzione — libertà delle confessioni religiose
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.