Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 22/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della Provincia autonoma di Bolzano impugnata dal Governo.

Di cosa si tratta

Il caso nasce dall’impugnazione statale di una disposizione collegata alla legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Bolzano. Il Governo riteneva che la norma provinciale eccedesse le competenze attribuite alla Provincia dallo statuto speciale, invadendo ambiti riservati alla legislazione statale. Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di un’ampia autonomia, ma essa incontra comunque dei limiti, segnati dallo statuto e dalla Costituzione. La Corte ha dovuto verificare se la disposizione contestata rispettasse questi confini. La vicenda è un esempio del costante contenzioso fra Stato e autonomie speciali sul perimetro delle rispettive competenze, soprattutto in materie a cavallo fra organizzazione locale e principi generali dell’ordinamento.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 2022 (disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale 2022). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il superamento delle competenze provinciali e, fra l’altro, profili riconducibili all’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge provinciale, ritenendolo eccedente i limiti delle competenze attribuite alla Provincia. Ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il principio

Anche le Province autonome, pur titolari di ampia autonomia, devono rispettare i limiti delle competenze fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione: una norma che li ecceda è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Le Province autonome possono legiferare liberamente?

No: pur godendo di ampia autonomia, devono restare entro i limiti delle competenze fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione.

Cosa succede alla norma dichiarata illegittima?

Viene rimossa dall’ordinamento e cessa di produrre effetti.

Perché lo Stato impugna le leggi provinciali?

Per far valere il rispetto del riparto di competenze quando ritiene che una norma locale invada ambiti riservati alla legislazione statale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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