Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 28/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che limitava la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
Di cosa si tratta
La vicenda riguarda il conflitto, oggi molto attuale, fra lo sviluppo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) e la tutela del paesaggio. La Regione Sardegna aveva approvato una legge che, in nome della salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici, introduceva limiti alla localizzazione di questi impianti sul proprio territorio. Il Governo l’aveva impugnata, ritenendo che la Regione invadesse le competenze statali in materia di produzione e distribuzione dell’energia e contraddicesse gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica. La Corte ha dovuto bilanciare due valori entrambi costituzionalmente rilevanti: la promozione delle rinnovabili e la tutela del paesaggio e dell’ambiente, stabilendo fino a che punto una Regione possa limitare gli impianti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2024 (misure per la salvaguardia del paesaggio). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 9, 41, 117 e 118 della Costituzione: tutela del paesaggio e dell’ambiente, iniziativa economica, riparto di competenze e principi di sussidiarietà.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale. La disciplina sarda, nel limitare la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, si poneva in contrasto con le competenze statali e con il quadro nazionale di promozione delle energie rinnovabili.
Il principio
La tutela del paesaggio non può tradursi in limiti regionali alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili che contraddicano le competenze statali e gli obiettivi nazionali di transizione energetica: il bilanciamento tra paesaggio ed energia spetta in primo luogo allo Stato.
Domande e risposte
Una Regione può vietare gli impianti rinnovabili sul proprio territorio?
Non può introdurre limiti generalizzati alla loro localizzazione che contraddicano le competenze statali e gli obiettivi nazionali di sviluppo delle rinnovabili.
Il paesaggio non è più tutelato?
La tutela del paesaggio resta un valore costituzionale, ma va bilanciata con la promozione delle rinnovabili secondo il quadro definito a livello statale.
Chi decide dove collocare gli impianti?
La cornice è fissata dallo Stato, nell’esercizio delle competenze sull’energia e sui principi di tutela ambientale e paesaggistica.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e dell’ambiente
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, in materia di energia e ambiente
- Art. 118 della Costituzione — principi di sussidiarietà e adeguatezza
Vedi anche
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e dell’ambiente
- Art. 117 della Costituzione — competenze Stato-Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.