Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 188/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro le norme della Regione Puglia che imponevano, negli appalti regionali, un trattamento economico minimo di nove euro l’ora.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia, con due leggi del 2024, aveva introdotto una tutela della retribuzione minima nei contratti della Regione: nelle procedure di gara, gli enti regionali dovevano verificare che i contratti prevedessero un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze riservate allo Stato. Il tema è di grande attualità: il dibattito sul salario minimo legale intreccia il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 della Costituzione), il ruolo della contrattazione collettiva (art. 39) e il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117). Lo Stato sosteneva, in particolare, che fissare per legge regionale una soglia minima oraria interferisse con materie di competenza statale e con il sistema della contrattazione collettiva. La Corte ha dovuto valutare se la Regione potesse intervenire in questo modo, ma non è entrata nel merito della legittimità sostanziale delle norme.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, e l’art. 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, in relazione alla previsione di un trattamento economico minimo di nove euro l’ora negli appalti regionali.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separata pronuncia un’ulteriore questione, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 2, comma 2, della legge regionale pugliese n. 30 del 2024 e all’art. 21 della legge regionale n. 39 del 2024. Non vi è quindi una decisione sul merito: le norme non sono state valutate quanto alla loro conformità sostanziale alla Costituzione.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non può esaminare il merito, neppure su un tema delicato come la fissazione regionale di un trattamento economico minimo negli appalti.
Domande e risposte
La Corte ha detto se la Puglia poteva fissare i nove euro l’ora?
No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non si è pronunciata nel merito sulla legittimità della soglia minima introdotta dalla Regione.
Cosa prevedevano le norme pugliesi?
Che negli appalti della Regione e degli enti collegati i contratti garantissero un trattamento economico minimo inderogabile di nove euro l’ora.
Perché lo Stato le aveva impugnate?
Perché riteneva che la Regione, fissando per legge una soglia retributiva, invadesse competenze statali (ordinamento civile e livelli essenziali) e interferisse con la contrattazione collettiva.
L’inammissibilità chiude definitivamente il tema?
No. Non decidendo il merito, la pronuncia non esclude che la questione possa essere riproposta in termini diversi; resta inoltre riservata a separata pronuncia un’ulteriore censura collegata.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione – diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
- Art. 39 della Costituzione – libertà sindacale e contrattazione collettiva.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni.
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Vedi anche
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