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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 129/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul meccanismo di indennizzo per il licenziamento illegittimo previsto dal contratto a tutele crescenti, fatta salva un’interpretazione conforme su uno dei parametri.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, ha introdotto per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 il contratto a tutele crescenti: in caso di licenziamento illegittimo, la regola generale non e’ piu’ la reintegrazione nel posto di lavoro, ma un indennizzo economico crescente con l’anzianita’. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimita’ costituzionale del criterio di calcolo dell’indennita’, sospettando che fosse troppo rigido e insufficiente a garantire una tutela adeguata contro i licenziamenti, in violazione di numerosi principi costituzionali sul lavoro. In gioco c’era uno dei punti piu’ controversi della riforma del 2015: se il sistema dell’indennizzo monetario, in sostituzione della reintegra, rispetti la Costituzione e assicuri al lavoratore licenziato senza giusta causa una protezione effettiva e non puramente simbolica.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Tribunale di Catania ha sollevato questioni sull’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 della Costituzione, nonche’ in riferimento all’art. 39 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite ai numerosi parametri invocati e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella riferita all’art. 39 Cost. Il meccanismo dell’indennizzo a tutele crescenti, nella conformazione assunta anche dopo i precedenti interventi della stessa Corte, non e’ di per se’ incostituzionale.

Il principio

Il sistema di tutela contro il licenziamento illegittimo fondato sull’indennizzo economico, proprio del contratto a tutele crescenti, e’ compatibile con la Costituzione, a condizione che l’indennita’ assicuri un ristoro adeguato e dissuasivo; la questione sull’art. 39 e’ superata con interpretazione conforme.

Domande e risposte

La Corte ha eliminato le tutele crescenti?

No. Ha ritenuto non fondate le censure, confermando la legittimita’ del sistema dell’indennizzo monetario.

Chi e’ soggetto alle tutele crescenti?

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.

Indennizzo significa che non si torna al lavoro?

Nel regime delle tutele crescenti la regola e’ il pagamento di un’indennita’ crescente con l’anzianita’, mentre la reintegrazione resta limitata a ipotesi specifiche.

Cosa vuol dire decisione interpretativa di rigetto?

La Corte respinge la questione indicando l’interpretazione della norma che la rende conforme alla Costituzione, come avvenuto per il profilo dell’art. 39.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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