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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 216/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 69 della legge n. 153 del 1969, in materia di recupero di crediti previdenziali da parte dell’INPS.

Di cosa si tratta

Quando l’INPS eroga somme non dovute (indebiti previdenziali) o deve recuperare contributi omessi, si pongono questioni delicate sui limiti entro cui può rivalersi sui cittadini, soprattutto sui pensionati. L’art. 69 della legge n. 153 del 1969 detta una regola speciale in questa materia, diversa da quella generale prevista per i crediti dall’art. 545 del codice di procedura civile (sui limiti di pignorabilità). Il Tribunale di Ravenna, in una causa tra un cittadino e l’INPS, ha sollevato la questione, ritenendo che la regola speciale creasse una disparità di trattamento irragionevole e potesse pregiudicare la tutela previdenziale garantita dalla Costituzione. In gioco c’era l’equilibrio tra la protezione del pensionato, che ha bisogno di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, e l’interesse generale alla stabilità e all’equilibrio del sistema previdenziale, che si fonda anch’esso su un valore costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici). A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Si è costituito l’INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La regola speciale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 non determina una disparità di trattamento irragionevole rispetto alla disciplina generale dell’art. 545 cod. proc. civ., né è in sé manifestamente irragionevole. Anzi, il peculiare bilanciamento di interessi operato dal legislatore si collega all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che trova fondamento proprio nell’art. 38, secondo comma, Cost.: la norma, dunque, non viola tale parametro.

Il principio

La disciplina speciale sul recupero dei crediti previdenziali può legittimamente differenziarsi dalla regola generale, perché bilancia la tutela del pensionato con l’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema previdenziale, anch’esso radicato nell’art. 38 della Costituzione.

Domande e risposte

L’INPS può recuperare le somme con regole diverse da quelle ordinarie?

Sì. La Corte ha confermato la legittimità della regola speciale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, che si distingue dalla disciplina generale sui limiti di pignorabilità dei crediti.

Questa regola danneggia il pensionato?

Secondo la Corte no: il bilanciamento operato dal legislatore tutela anche l’interesse generale alla stabilità del sistema pensionistico, che è a sua volta un valore costituzionale (art. 38 Cost.).

Perché non c’è disparità di trattamento?

Perché la regola speciale risponde a esigenze proprie della materia previdenziale, diverse da quelle della generale disciplina dei crediti: la differenza è quindi giustificata e non irragionevole.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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