Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 215/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 291 del codice civile, che vieta l’adozione di un maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante.
Di cosa si tratta
L’adozione di persone maggiori di età (artt. 291 e seguenti del codice civile) è un istituto diverso dall’adozione dei minori: serve, ad esempio, a dare riconoscimento giuridico a legami affettivi consolidati tra adulti. L’art. 291 del codice civile pone alcuni limiti, tra cui il divieto di adottare un maggiorenne quando l’adottante ha figli minori. Il Tribunale di Civitavecchia, in una causa che coinvolgeva anche minori, ha sollevato la questione: questo divieto, rigido e senza eccezioni, potrebbe pregiudicare l’interesse dell’adottando e dei soggetti coinvolti, anche quando l’adozione non arrechi alcun danno ai figli minori dell’adottante. In gioco c’era la possibilità di introdurre una deroga al divieto, da valutare caso per caso in assenza di pregiudizio per i discendenti minori, in una materia che tocca i legami familiari e l’identità delle persone. La Corte, tuttavia, si è fermata a un esito processuale di inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 291, primo comma, del codice civile, nella parte in cui vieta l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante senza consentire una deroga in assenza di pregiudizio per i discendenti minori. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato nel merito se il divieto di adottare un maggiorenne in presenza di figli minori sia o meno conforme alla Costituzione, perché le questioni, per come formulate, non potevano essere esaminate. La norma resta dunque in vigore.
Il principio
Quando la questione di legittimità costituzionale non è formulata in modo da consentire l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile: non si pronuncia sulla validità della norma, che continua ad applicarsi.
Domande e risposte
Si può adottare un maggiorenne se si hanno figli minori?
La regola dell’art. 291 del codice civile, che lo vieta, resta in vigore: la Corte non l’ha modificata, avendo dichiarato le questioni inammissibili.
La Corte ha detto che il divieto è giusto?
No. Non si è espressa nel merito: l’inammissibilità è un esito processuale, non un giudizio di conformità o di contrarietà alla Costituzione.
Il tema potrà tornare davanti alla Corte?
In linea di principio sì: un altro giudice potrebbe riproporre la questione, formulandola in modo da superare i profili di inammissibilità.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili nelle formazioni sociali.
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza del divieto.
- Art. 117 della Costituzione – vincolo agli obblighi internazionali (art. 8 CEDU, vita familiare).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.