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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 60 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune organizzazioni non governative nel giudizio sulla disciplina del fermo amministrativo delle navi impegnate nei soccorsi in mare.

Di cosa si tratta

Questa è un’ordinanza che decide una questione processuale all’interno di un più ampio giudizio sulla disciplina dei soccorsi in mare. La normativa contestata (introdotta nel 2023 nel cosiddetto decreto migranti) prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano attività di soccorso quando non rispettano determinate condizioni e prescrizioni. Il Tribunale di Brindisi ha sollevato dubbi di costituzionalità su quella disciplina. Nel giudizio davanti alla Corte hanno cercato di intervenire diverse organizzazioni non governative attive nel soccorso in mare (tra cui Sea Watch e altre), che possiedono navi sottoposte a provvedimenti di fermo analoghi e hanno giudizi pendenti. La Corte ha dovuto stabilire se questi soggetti, che non sono parti del giudizio da cui nasce la questione, potessero partecipare. È un tema processuale ma rilevante: regola chi può entrare nel giudizio costituzionale e con quali limiti.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio principale riguarda l’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come inserito dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (gestione dei flussi migratori), sulla disciplina del fermo delle navi impegnate nei soccorsi, sollevato dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. L’ordinanza in commento decide però soltanto sull’ammissibilità degli interventi delle organizzazioni non governative, che non erano parti del giudizio a quo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle organizzazioni Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Secondo il costante orientamento, la partecipazione al giudizio incidentale è di regola riservata alle parti del giudizio da cui nasce la questione: non basta essere titolari di interessi analoghi o avere giudizi pendenti su provvedimenti simili. La pronuncia non decide il merito della disciplina sul fermo delle navi.

Il principio

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono intervenire i terzi che siano titolari solo di interessi analoghi a quelli in discussione o parti di giudizi diversi su provvedimenti simili: l’intervento è ammesso solo a chi ha un interesse qualificato e direttamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio di origine.

Domande e risposte

Cosa decide questa ordinanza?

Decide solo una questione processuale: se alcune organizzazioni non governative potessero intervenire nel giudizio sulla disciplina del fermo delle navi da soccorso. La Corte ha risposto di no.

Perché le ONG non sono state ammesse?

Perché non erano parti del giudizio da cui nasce la questione e avevano solo interessi analoghi o giudizi pendenti su provvedimenti simili, condizione non sufficiente per intervenire.

Cosa prevede la norma contestata nel merito?

Prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano soccorsi in mare quando non rispettano determinate condizioni; la legittimità di tale disciplina sarà valutata separatamente.

La Corte ha deciso sul fermo delle navi?

No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilità degli interventi; il merito della disciplina resta da decidere.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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