Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 60 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune organizzazioni non governative nel giudizio sulla disciplina del fermo amministrativo delle navi impegnate nei soccorsi in mare.
Di cosa si tratta
Questa è un’ordinanza che decide una questione processuale all’interno di un più ampio giudizio sulla disciplina dei soccorsi in mare. La normativa contestata (introdotta nel 2023 nel cosiddetto decreto migranti) prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano attività di soccorso quando non rispettano determinate condizioni e prescrizioni. Il Tribunale di Brindisi ha sollevato dubbi di costituzionalità su quella disciplina. Nel giudizio davanti alla Corte hanno cercato di intervenire diverse organizzazioni non governative attive nel soccorso in mare (tra cui Sea Watch e altre), che possiedono navi sottoposte a provvedimenti di fermo analoghi e hanno giudizi pendenti. La Corte ha dovuto stabilire se questi soggetti, che non sono parti del giudizio da cui nasce la questione, potessero partecipare. È un tema processuale ma rilevante: regola chi può entrare nel giudizio costituzionale e con quali limiti.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio principale riguarda l’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come inserito dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (gestione dei flussi migratori), sulla disciplina del fermo delle navi impegnate nei soccorsi, sollevato dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. L’ordinanza in commento decide però soltanto sull’ammissibilità degli interventi delle organizzazioni non governative, che non erano parti del giudizio a quo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle organizzazioni Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Secondo il costante orientamento, la partecipazione al giudizio incidentale è di regola riservata alle parti del giudizio da cui nasce la questione: non basta essere titolari di interessi analoghi o avere giudizi pendenti su provvedimenti simili. La pronuncia non decide il merito della disciplina sul fermo delle navi.
Il principio
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono intervenire i terzi che siano titolari solo di interessi analoghi a quelli in discussione o parti di giudizi diversi su provvedimenti simili: l’intervento è ammesso solo a chi ha un interesse qualificato e direttamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio di origine.
Domande e risposte
Cosa decide questa ordinanza?
Decide solo una questione processuale: se alcune organizzazioni non governative potessero intervenire nel giudizio sulla disciplina del fermo delle navi da soccorso. La Corte ha risposto di no.
Perché le ONG non sono state ammesse?
Perché non erano parti del giudizio da cui nasce la questione e avevano solo interessi analoghi o giudizi pendenti su provvedimenti simili, condizione non sufficiente per intervenire.
Cosa prevede la norma contestata nel merito?
Prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano soccorsi in mare quando non rispettano determinate condizioni; la legittimità di tale disciplina sarà valutata separatamente.
La Corte ha deciso sul fermo delle navi?
No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilità degli interventi; il merito della disciplina resta da decidere.
Norme collegate
- Art. 10 della Costituzione – condizione giuridica dello straniero e diritto d’asilo, tra i parametri del giudizio principale.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli internazionali (primo comma), invocati nel giudizio a quo.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.