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Con la sentenza n. 10/2026 la Corte costituzionale ha salvato la nuova disciplina del codice della strada sulla guida dopo l’assunzione di droghe, ma solo “nei sensi di cui in motivazione”: per la condanna penale occorre un pericolo concreto per la sicurezza stradale.
Di cosa si tratta
La riforma del codice della strada del 2024 (legge n. 177 del 2024) ha modificato l’art. 187, che punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La nuova formulazione ha fatto temere che bastasse la semplice presenza di tracce di droga nei liquidi corporei per far scattare il reato, anche senza un reale stato di alterazione: chi avesse assunto sostanze giorni prima, senza più effetti, avrebbe rischiato la condanna. Tre giudici (i GIP dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone) hanno sollevato dubbi di costituzionalità, lamentando la possibile irragionevolezza e la violazione del principio di offensività e della finalità rieducativa della pena. In gioco c’era un equilibrio delicato: garantire la sicurezza stradale, reprimendo seriamente la guida sotto l’effetto di droghe, senza però punire penalmente comportamenti che non creano alcun pericolo concreto, come la mera assunzione pregressa priva di effetti sulla guida.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come modificati dalla legge n. 177 del 2024. A sollevare le questioni sono stati i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone (giudici rimettenti), in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione: ha cioè salvato la norma, ma imponendone un’interpretazione restrittiva. Le disposizioni sono legittime a condizione che il reato si configuri solo quando la condotta abbia creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In concreto, occorre accertare che, in un momento prossimo alla guida, nei liquidi corporei fossero presenti sostanze in qualità e quantità tali da determinare, in un assuntore medio, un’alterazione psico-fisica idonea a incidere sulla capacità di guida. La semplice presenza di tracce, senza effetto alterante, non basta.
Il principio
Punire penalmente la guida dopo l’assunzione di droghe è legittimo solo se la condotta crea un pericolo concreto per la sicurezza stradale: occorre dimostrare che l’assuntore aveva ancora nell’organismo sostanze idonee, per qualità e quantità, a produrre un’alterazione psico-fisica incidente sulla capacità di guida. La mera presenza di tracce, priva di effetti, non integra il reato.
Domande e risposte
Basta una positività al test per essere condannati?
No. La Corte ha chiarito che non è sufficiente la semplice presenza di tracce di droga: occorre che le sostanze fossero presenti in quantità e qualità idonee a determinare un’alterazione psico-fisica capace di incidere sulla guida.
La nuova norma del codice della strada è stata bocciata?
No, è stata salvata. Ma con un’interpretazione vincolante: il reato sussiste solo se la condotta ha creato un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione.
Chi ha assunto droga giorni prima, senza effetti, commette reato?
Secondo l’interpretazione imposta dalla Corte, no: se al momento della guida non vi è un’alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla capacità di guida, manca il pericolo richiesto per la responsabilità penale.
Cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?
È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma deve essere applicata nel solo significato indicato dalla Corte, l’unico compatibile con la Costituzione.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e parità di trattamento.
- Art. 25 della Costituzione – principio di legalità e di offensività in materia penale.
- Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.