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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 135/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che fissava in 240.000 euro il tetto agli stipendi pubblici, ritenendo che il limite debba essere ancorato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, e ha respinto le altre censure sull’indipendenza della magistratura.

Di cosa si tratta

La legge prevede un “tetto” agli emolumenti di chi riceve retribuzioni a carico delle finanze pubbliche: nessuno può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Una norma del 2014 aveva però fissato quel limite in una cifra rigida, 240.000 euro lordi annui, sganciandolo di fatto dall’effettivo trattamento del primo presidente. Il caso nasce dal ricorso di un presidente di sezione del Consiglio di Stato che, avendo ricoperto anche un incarico nell’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa, si era visto chiedere la restituzione delle somme eccedenti il tetto. Il Consiglio di Stato ha dubitato che il meccanismo fosse legittimo, anche rispetto all’indipendenza della magistratura. In gioco c’erano le modalità di determinazione del tetto agli stipendi pubblici e le garanzie di indipendenza dei giudici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione sugli artt. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (come convertiti), in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, relativi all’indipendenza della magistratura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui fissa il tetto in 240.000 euro anziché ancorarlo al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, da individuare con d.P.C.m. previo parere delle commissioni parlamentari. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni, riferite all’indipendenza della magistratura (artt. 104 e 108 Cost.).

Il principio

Il tetto agli stipendi pubblici deve restare ancorato al parametro mobile del trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, e non può essere cristallizzato in una cifra fissa di legge: l’aggancio a quel parametro va ripristinato.

Domande e risposte

Esiste ancora un tetto agli stipendi pubblici?

Sì. Il tetto resta, ma deve essere parametrato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, non a una cifra fissa di 240.000 euro.

La sentenza riguarda solo i magistrati?

No. Il tetto riguarda chiunque riceva retribuzioni a carico delle finanze pubbliche; il caso concreto nasceva però da un magistrato amministrativo.

L’indipendenza della magistratura era violata?

Su questo punto la Corte ha ritenuto le questioni non fondate: il meccanismo del tetto non lede di per sé l’indipendenza dei giudici.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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