Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 69/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune associazioni in un giudizio sulla riforma della cittadinanza per discendenza, sollevato dal Tribunale di Mantova.
Di cosa si tratta
Il giudizio riguarda l’art. 3-bis della legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992), introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025 (convertito nella legge n. 74 del 2025), che ha posto nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Questa volta la questione è stata sollevata dal Tribunale di Mantova, nell’ambito di una causa relativa a un minore. Prima di affrontare il merito, la Corte si è pronunciata su una questione preliminare: l’ammissibilità degli interventi di alcune associazioni che chiedevano di partecipare al giudizio. L’intervento di terzi nel processo costituzionale è ammesso solo a condizioni rigorose. Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni indicate. Si tratta di una decisione di natura processuale, che non definisce il merito della questione sulla cittadinanza.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio riguarda l’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, sollevato dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità degli interventi di alcune associazioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle associazioni indicate (Patrimonio Italiano, Confederazione degli Italiani nel mondo, Natitaliani): tali soggetti non sono stati ammessi a partecipare al giudizio.
Il principio
L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale è ammesso solo a condizioni rigorose: le associazioni indicate non avevano titolo a partecipare a questo giudizio sulla cittadinanza.
Domande e risposte
Cosa decide questa ordinanza?
Una questione preliminare: dichiara inammissibili gli interventi di alcune associazioni nel giudizio sulla cittadinanza per discendenza.
È già stata decisa la questione sulla riforma della cittadinanza?
No. L’ordinanza non definisce il merito; è una decisione di natura processuale sugli interventi.
Perché gli interventi sono inammissibili?
Perché nel processo costituzionale l’intervento di terzi è ammesso solo a condizioni rigorose, qui non ricorrenti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma vincola il legislatore agli obblighi internazionali, sullo sfondo della disciplina della cittadinanza.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, riferito al trattamento dei discendenti.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.