Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 66/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 147 del codice penale, sul rinvio dell’esecuzione della pena, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Di cosa si tratta

L’art. 147 del codice penale disciplina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto più profili: l’eguaglianza sostanziale, il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena, il giusto processo e gli obblighi internazionali. In gioco c’era la tutela della salute e della dignità del condannato malato, da bilanciare con le esigenze di esecuzione della pena. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, considerando che il sistema già consente al giudice di tutelare adeguatamente la salute del detenuto, e ha respinto le questioni. La norma sul rinvio dell’esecuzione resta quindi quella vigente.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 147 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), su iniziativa del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del rinvio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147 cod. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

Il principio

Il sistema del rinvio dell’esecuzione della pena consente già di tutelare la salute e la dignità del condannato malato, in modo compatibile con i principi costituzionali.

Domande e risposte

Cos’è il rinvio dell’esecuzione della pena?

È la possibilità di differire l’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato, prevista dall’art. 147 del codice penale.

La disciplina cambia dopo questa sentenza?

No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 147 cod. pen. resta in vigore.

Come viene tutelata la salute del detenuto?

Attraverso gli strumenti che il sistema già prevede, che il giudice può applicare per evitare un’esecuzione contraria alla salute e alla dignità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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