Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 66/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 147 del codice penale, sul rinvio dell’esecuzione della pena, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Di cosa si tratta
L’art. 147 del codice penale disciplina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto più profili: l’eguaglianza sostanziale, il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena, il giusto processo e gli obblighi internazionali. In gioco c’era la tutela della salute e della dignità del condannato malato, da bilanciare con le esigenze di esecuzione della pena. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, considerando che il sistema già consente al giudice di tutelare adeguatamente la salute del detenuto, e ha respinto le questioni. La norma sul rinvio dell’esecuzione resta quindi quella vigente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 147 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), su iniziativa del Tribunale di sorveglianza di Bologna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del rinvio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147 cod. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.
Il principio
Il sistema del rinvio dell’esecuzione della pena consente già di tutelare la salute e la dignità del condannato malato, in modo compatibile con i principi costituzionali.
Domande e risposte
Cos’è il rinvio dell’esecuzione della pena?
È la possibilità di differire l’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato, prevista dall’art. 147 del codice penale.
La disciplina cambia dopo questa sentenza?
No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 147 cod. pen. resta in vigore.
Come viene tutelata la salute del detenuto?
Attraverso gli strumenti che il sistema già prevede, che il giudice può applicare per evitare un’esecuzione contraria alla salute e alla dignità.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — al terzo comma impone la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità.
- Art. 3 della Costituzione — al secondo comma, eguaglianza sostanziale.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa.
- Art. 111 della Costituzione — al secondo comma, giusto processo.
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma vincola il legislatore agli obblighi internazionali, qui CEDU.
Vedi anche
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