Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 64/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, sollevate dal Tribunale di Siena.

Di cosa si tratta

L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina i casi di incompatibilità del giudice, cioè le situazioni in cui chi ha già compiuto certe valutazioni non può poi giudicare nel merito, a tutela dell’imparzialità. Il Tribunale di Siena ha dubitato della legittimità della disciplina perché non prevederebbe l’incompatibilità in una specifica situazione processuale, con possibile pregiudizio per l’imparzialità del giudice. In gioco c’era una garanzia fondamentale del giusto processo: che chi decide sia terzo e imparziale, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, escludendo che la mancata previsione contestata determini una lesione dell’imparzialità, e ha respinto le questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e all’art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), su iniziativa del Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’incompatibilità del giudice di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

Il principio

La garanzia dell’imparzialità del giudice non impone di estendere l’incompatibilità alla situazione contestata: la disciplina vigente assicura già la terzietà richiesta dal giusto processo.

Domande e risposte

Cos’è l’incompatibilità del giudice?

È la situazione in cui un giudice, per aver già compiuto certe valutazioni, non può poi decidere il merito, a tutela dell’imparzialità.

La disciplina cambia dopo questa sentenza?

No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 34 cod. proc. pen. resta in vigore.

Quale garanzia era in gioco?

L’imparzialità e la terzietà del giudice, sancite dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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