Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 63/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla riforma della cittadinanza per discendenza introdotta dal d.l. n. 36 del 2025, sollevate dal Tribunale di Torino.

Di cosa si tratta

La cittadinanza italiana per discendenza (ius sanguinis) consente di acquisirla in quanto figli o discendenti di cittadini italiani. Il decreto-legge n. 36 del 2025 (convertito nella legge n. 74 del 2025) ha introdotto l’art. 3-bis nella legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992), ponendo nuovi limiti e condizioni al riconoscimento, anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il Tribunale di Torino, in cause promosse da più persone contro il Ministero dell’interno, ha dubitato della legittimità della riforma, in particolare per la sua portata retroattiva. La materia è molto sentita dagli oriundi italiani all’estero. La Corte, dopo aver definito l’inammissibilità di numerosi interventi di associazioni e privati, ha dichiarato inammissibili anche le questioni di merito, senza pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della riforma.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, in riferimento tra l’altro all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani), su iniziativa del Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili numerosi interventi in giudizio e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992: non si è quindi pronunciata sul merito della riforma.

Il principio

L’inammissibilità lascia in vigore la riforma della cittadinanza per discendenza: il dubbio di costituzionalità potrà essere riproposto in un giudizio correttamente impostato.

Domande e risposte

La riforma della cittadinanza per discendenza è stata confermata o annullata?

Né l’una né l’altra. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere il merito.

Cosa significa che molti interventi sono stati dichiarati inammissibili?

Che diverse associazioni e privati non avevano titolo a partecipare al giudizio davanti alla Corte.

La norma sui nuovi limiti resta applicabile?

Sì. L’inammissibilità lascia inalterato l’art. 3-bis della legge sulla cittadinanza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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