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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 62/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sulle norme in materia di riscossione dei tributi locali introdotte dal d.l. n. 202 del 2024, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 202 del 2024 (cosiddetto ‘milleproroghe’, convertito nella legge n. 15 del 2025) ha introdotto, con l’art. 3, comma 14-septies, disposizioni che incidono sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del relativo servizio. La Corte di giustizia tributaria di Napoli, in cause che coinvolgevano una società concessionaria, un contribuente e il Comune di Napoli, ha sollevato numerose questioni su molti parametri costituzionali ed europei, dubitando in particolare della legittimità e della tutela della concorrenza. La materia è complessa: tocca il rapporto tra enti locali, società affidatarie del servizio di riscossione e contribuenti. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, confermando la disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 25, 41, 76, 77, 97, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione (in relazione al diritto UE e alla CEDU), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezioni prima e ventinovesima.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla sezione prima e non fondate quelle sollevate dalla sezione ventinovesima. La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta in vigore.

Il principio

La disciplina sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del servizio supera il vaglio di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Domande e risposte

La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta valida?

Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibili le altre.

Perché alcune questioni sono inammissibili e altre no?

Dipende dal modo in cui ciascuna sezione rimettente ha impostato la questione: alcune presentavano difetti, altre sono state esaminate e respinte.

Erano coinvolti anche profili europei?

Sì. Tra i parametri figuravano l’art. 102 TFUE sulla concorrenza e l’art. 6 CEDU, ritenuti non violati.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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