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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 100/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge urbanistica della Regione Sardegna del 2025, salvando le altre, in materia di edilizia, tutela del paesaggio e sanzioni.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, ha approvato nel 2025 una legge di riordino della normativa edilizia e urbanistica. Il Governo l’ha impugnata in via principale, ritenendo che alcune disposizioni invadessero competenze statali, in particolare in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, e di livelli essenziali. Tra i punti piu delicati c’era una norma che escludeva l’applicazione di una sanzione paesaggistica alle opere pubbliche realizzate senza autorizzazione. Il caso tocca un equilibrio tipico delle Regioni a statuto speciale: ampi spazi di autonomia, ma con il limite della tutela del paesaggio e dell’ambiente, che la Costituzione affida allo Stato. Per cittadini e amministrazioni locali la posta in gioco riguarda quanto si possa costruire e con quali vincoli su un territorio di forte pregio ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 27, 28 e 29 della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2025 (riordino della normativa edilizia e urbanistica), in riferimento a vari parametri, tra cui l’art. 117, secondo comma, della Costituzione, sulla competenza statale in materia di tutela del paesaggio, dei beni culturali e dei livelli essenziali. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 28 e dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge regionale, in particolare nella parte in cui escludeva la sanzione paesaggistica per le opere pubbliche prive di autorizzazione. Ha invece dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le altre questioni, salvando le restanti disposizioni.

Il principio

L’autonomia legislativa regionale, anche speciale, non puo derogare alla tutela del paesaggio e dei beni culturali riservata allo Stato: le norme che escludono le sanzioni paesaggistiche per le opere realizzate senza autorizzazione sono illegittime.

Domande e risposte

Cosa e stato bocciato della legge sarda?

In particolare le norme che escludevano l’applicazione della sanzione paesaggistica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformita dall’autorizzazione, perche incidevano su una materia, la tutela del paesaggio, riservata allo Stato.

La legge regionale e stata annullata tutta?

No. La Corte ha annullato solo le disposizioni illegittime; le altre, in parte, sono state salvate dichiarando le questioni inammissibili o non fondate. La legge resta in vigore per la parte non colpita.

Perche la Sardegna, pur autonoma, non poteva derogare?

Perche anche le Regioni a statuto speciale incontrano il limite delle competenze esclusive dello Stato, tra cui la tutela del paesaggio e dei beni culturali. L’autonomia non si estende fino a comprimere quella tutela.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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