Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 60/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione Toscana sulla tutela dei lavoratori negli appalti pubblici regionali, impugnata dal Governo.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana n. 30 del 2025 ha introdotto disposizioni sulla tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale, modificando una precedente legge regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 di tale legge, lamentando che la Regione avesse invaso la competenza statale: la materia dei contratti pubblici e dell’ordinamento civile è in larga parte riservata allo Stato. Il giudizio in via principale serve proprio a definire i confini tra legislazione statale e regionale. La Corte ha accolto la censura, dichiarando illegittima la disposizione toscana, che eccedeva i limiti della potestà legislativa regionale. La norma è stata quindi espunta dall’ordinamento regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025: la disposizione è stata espunta dall’ordinamento.
Il principio
La disciplina dei contratti pubblici di appalto è in larga parte riservata allo Stato: la Regione non può introdurre proprie regole che invadano tale competenza.
Domande e risposte
Quale norma è stata annullata?
L’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025 sulla tutela dei lavoratori negli appalti regionali.
Perché la Regione non poteva legiferare?
Perché la materia dei contratti pubblici e dell’ordinamento civile è in larga parte riservata alla competenza statale.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la potestà legislativa, riservando allo Stato materie come i contratti pubblici e l’ordinamento civile.
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, oggetto sostanziale della disciplina regionale.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.