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Con la sentenza n. 52/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme delle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno rimodulato la rivalutazione delle pensioni, sollevate dal Tribunale di Trento.

Di cosa si tratta

Le leggi di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) e per il 2024 (legge n. 213 del 2023) hanno previsto un meccanismo di rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici differenziato per fasce di importo, riducendo l’adeguamento per le pensioni più elevate. Il Tribunale di Trento, in un contenzioso tra alcuni pensionati e l’INPS, ha dubitato della legittimità di questa rimodulazione sotto i profili dell’eguaglianza, della proporzionalità della retribuzione differita e dell’adeguatezza del trattamento previdenziale. La questione tocca un tema ricorrente: fino a che punto il legislatore può comprimere la rivalutazione delle pensioni per esigenze di bilancio senza tradire le garanzie costituzionali. La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta e ha respinto le questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e l’art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la rimodulazione della perequazione delle pensioni operata dalle due leggi di bilancio è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

Il principio

Il legislatore può rimodulare temporaneamente la rivalutazione delle pensioni per esigenze di bilancio, purché non comprometta l’adeguatezza del trattamento e rispetti la ragionevolezza.

Domande e risposte

La rimodulazione della perequazione resta valida?

Sì. La Corte ha respinto le censure: le norme delle leggi di bilancio 2023 e 2024 sono conformi alla Costituzione.

Cos’è la perequazione delle pensioni?

È il meccanismo che adegua periodicamente l’importo delle pensioni al costo della vita; può essere differenziato per fasce di importo.

Quali garanzie tutelano i pensionati?

L’adeguatezza del trattamento previdenziale (art. 38 Cost.), la proporzionalità della retribuzione differita (art. 36 Cost.) e l’eguaglianza (art. 3 Cost.).

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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