Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 51/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72 del Codice dei beni culturali nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia di alcune categorie di opere, sollevata dal TAR del Lazio.
Di cosa si tratta
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) disciplina la circolazione internazionale delle opere d’arte. Il TAR del Lazio, in una causa tra una società e il Ministero della cultura, ha dubitato della legittimità di alcune disposizioni che regolano l’attestazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle cose di interesse artistico. Il problema riguardava la mancata previsione di una certificazione, su domanda dell’interessato, dell’ingresso di determinate categorie di opere: una lacuna che incideva sulla libertà di circolazione dei beni e sulla certezza dei rapporti per chi importa opere d’arte. La Corte ha accolto la censura sull’art. 72, comma 1, dichiarandolo illegittimo e, in via consequenziale, ne ha esteso la portata; ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 65, commi 3, lettera a), 4 e 4-bis, 68, 70 e 72 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera b); in via consequenziale ha esteso l’illegittimità alla lettera a) del medesimo comma. Ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.
Il principio
La disciplina dei beni culturali deve garantire, a domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere: la sua mancanza costituiva una lacuna illegittima, ora colmata.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi importa opere d’arte in Italia?
Può ora ottenere, su domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere indicate dalla norma, con maggiore certezza dei rapporti.
Cos’è l’illegittimità ‘in via consequenziale’?
È l’estensione dell’incostituzionalità ad altre parti della stessa norma strettamente connesse, prevista dalla legge sul funzionamento della Corte.
Tutte le censure sono state accolte?
No. La Corte ha accolto quella sull’art. 72, comma 1, e dichiarato inammissibili le altre.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, cuore della materia.
- Art. 42 della Costituzione — disciplina della proprietà e dei suoi limiti.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica.
- Art. 3 della Costituzione — al primo comma, principio di eguaglianza.
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona.
- Art. 97 della Costituzione — al secondo comma, buon andamento dell’amministrazione.
Vedi anche
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