Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 148/2025 la Corte costituzionale ha accolto in parte il conflitto della Regione Sardegna, dichiarando che non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale imporre la decadenza della Presidente Todde e annullando in parte qua l’ordinanza-ingiunzione.
Di cosa si tratta
Dopo le elezioni regionali sarde del 2024, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione a carico di Alessandra Todde, proclamata eletta Presidente della Regione, in materia di spese elettorali. In quell’atto il Collegio non si era limitato ad accertare l’eventuale irregolarità, ma aveva affermato che “si impone la decadenza dalla carica” e aveva disposto la trasmissione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza. La Regione Sardegna ha contestato questo passaggio, sostenendo che la decisione sulla decadenza dei propri eletti spetti agli organi regionali e non possa essere imposta dallo Stato. In gioco c’erano l’autonomia statutaria della Regione e la competenza del Consiglio regionale sulla permanenza in carica del Presidente e, di riflesso, sull’eventuale scioglimento dello stesso Consiglio.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma della Sardegna ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, il Collegio regionale di garanzia elettorale e il Ministero della giustizia, in relazione all’ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, invocando lo statuto speciale di autonomia e gli artt. 97 e 122 della Costituzione, per la parte in cui imponeva la decadenza della Presidente eletta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministro della giustizia; ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale di affermare che “si impone la decadenza dalla carica” e di disporre la trasmissione dell’atto al Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza; ha annullato per l’effetto, in parte qua, l’ordinanza-ingiunzione. Resta dunque agli organi regionali ogni valutazione sulla decadenza.
Il principio
Il Collegio regionale di garanzia elettorale può accertare le irregolarità sulle spese elettorali, ma non può imporre la decadenza dell’eletto né vincolare il Consiglio regionale: la decisione sulla permanenza in carica degli eletti spetta agli organi della Regione, secondo la sua autonomia statutaria.
Domande e risposte
La Presidente Todde è decaduta per effetto di questa sentenza?
No. La Corte ha stabilito che la decadenza non poteva essere imposta dal Collegio di garanzia elettorale: ogni decisione spetta agli organi regionali.
Che cosa è stato annullato?
La parte dell’ordinanza-ingiunzione in cui il Collegio affermava che “si impone la decadenza” e ne disponeva la trasmissione al Consiglio regionale per il relativo provvedimento.
Il Collegio può ancora accertare le irregolarità?
Sì. Resta il potere di accertare le violazioni in materia di spese elettorali; ciò che non spetta al Collegio è imporre la decadenza dell’eletto.
C’è un legame con la sentenza n. 149/2025?
Sì. La n. 149 ha deciso un distinto conflitto della stessa Regione, relativo alla sentenza del Tribunale di Cagliari, dichiarandolo inammissibile.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 122 della Costituzione — sistema di elezione e organi delle Regioni, qui in relazione alla decadenza degli eletti.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.