Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 149/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Sardegna contro la sentenza del Tribunale di Cagliari relativa al procedimento sulle spese elettorali della Presidente Todde.

Di cosa si tratta

La vicenda riguarda il procedimento sulle spese elettorali a carico di Alessandra Todde, proclamata eletta Presidente della Regione Sardegna dopo le elezioni regionali del 2024. Il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva emesso a suo carico un’ordinanza-ingiunzione; il Tribunale di Cagliari, con una sentenza del 2025, aveva poi respinto il ricorso della Presidente. La Regione Sardegna ha sollevato un conflitto di attribuzione, sostenendo che con quella sentenza lo Stato (attraverso il giudice) avesse leso le prerogative regionali, in particolare la competenza del Consiglio regionale a decidere sulla decadenza dalle cariche elettive, vincolandolo a quanto accertato in sede giudiziaria. In gioco c’era il confine tra l’accertamento del giudice ordinario e le competenze degli organi regionali sulla permanenza in carica dei propri eletti.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma della Sardegna ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato (e il Tribunale di Cagliari e il Ministero della giustizia), in relazione alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 848 del 2025, lamentando la lesione delle proprie prerogative costituzionali sulla decadenza dalle cariche elettive regionali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito della pretesa lesione, perché ritiene mancanti i presupposti del conflitto, ad esempio l’idoneità dell’atto impugnato a ledere effettivamente le attribuzioni regionali.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti richiede presupposti rigorosi: non ogni affermazione contenuta in una sentenza è idonea a ledere le competenze regionali; in mancanza dei requisiti, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.

Domande e risposte

La Corte ha deciso sulla decadenza della Presidente?

No. Ha dichiarato inammissibile il conflitto: non si è pronunciata sul merito della decadenza né sulle spese elettorali.

Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

È il giudizio con cui la Corte stabilisce a chi spetti un potere quando Stato e Regione se ne contendono l’esercizio; qui la Regione lamentava un’invasione delle proprie competenze.

C’è un’altra decisione collegata?

Sì. La sentenza n. 148 del 2025 ha deciso un distinto conflitto, sempre della Regione Sardegna, riferito all’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.