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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 165/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, senza decidere nel merito le questioni sul trattamento economico del personale del Consiglio regionale della Campania, per la sopravvenuta modifica del quadro normativo.

Di cosa si tratta

Una legge della Regione Campania aveva introdotto, per il personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, un unico “emolumento onnicomprensivo” sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio: produttività, qualità delle prestazioni, lavoro straordinario, indennità di funzione. In sostanza, la Regione fissava per legge un aspetto della retribuzione che di norma spetta alla contrattazione collettiva. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, durante il giudizio di parificazione del rendiconto regionale (cioè la verifica dei conti della Regione), ha dubitato della legittimità di questa scelta, ritenendo che il legislatore regionale avesse invaso un campo riservato allo Stato e alla contrattazione collettiva. La questione tocca i limiti del potere delle Regioni di disciplinare la retribuzione del proprio personale e il rispetto dell’ordinamento civile, materia di competenza statale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato la questione sull’art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, e 136 della Costituzione, lamentando in particolare l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

La decisione della Corte

La Corte non è entrata nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti rimettente. Questo accade quando, dopo l’ordinanza di rimessione, mutano le norme rilevanti o il contesto: il giudice deve allora rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti e attuali alla luce della situazione sopravvenuta, prima di un’eventuale nuova rimessione.

Il principio

Quando il quadro normativo cambia dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi nuovamente la rilevanza delle questioni: è un esito processuale, non una decisione sul merito della legittimità costituzionale.

Domande e risposte

La legge campana è stata dichiarata illegittima?

No. La Corte non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma.

Cosa significa “restituzione degli atti”?

È una decisione di carattere processuale: la Corte rimanda il fascicolo al giudice rimettente perché riconsideri la questione alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti.

Può una Regione fissare per legge la retribuzione del proprio personale?

La materia tocca l’ordinamento civile, riservato allo Stato, e i limiti della contrattazione collettiva: era proprio il punto in discussione, ma la Corte qui non lo ha deciso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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