Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2239 c.c. – Norme applicabili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2238 - Art. 2238 Codice Civile: Rinvio→Cod. civ. art. 2240 - Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2237 Codice Civile: Recesso→Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova→Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera→Articolo 2242 Codice Civile: Vitto alloggio e assistenza→Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione→Articolo 2243 Codice Civile: Periodo di riposo→Articolo 2234 Codice Civile: Spese e acconti
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2239 c.c. costituisce una norma di raccordo che estende la disciplina generale del lavoro subordinato nell'impresa ai rapporti di lavoro che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa. La ratio è quella di evitare vuoti normativi per quei lavoratori subordinati che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro non imprenditori (enti non commerciali, associazioni, privati). Senza questo rinvio, tali rapporti di lavoro mancherebbero di una disciplina organica relativa ai diritti e agli obblighi fondamentali del rapporto. Il limite della compatibilità consente una modulazione applicativa che tenga conto delle peculiarità del rapporto non imprenditoriale, dove mancano alcune strutture tipiche dell'impresa.
Analisi
La norma rinvia alle sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II del Libro V, che disciplinano rispettivamente il lavoro dei collaboratori dell'imprenditore, le obbligazioni del prestatore di lavoro e del datore, e i diritti del prestatore. Il rinvio opera «in quanto compatibili con la specialità del rapporto», formula che attribuisce al giudice un margine di adattamento delle singole disposizioni alle caratteristiche concrete del rapporto non imprenditoriale. La dottrina ha discusso l'ambito applicativo della norma, che storicamente aveva maggiore rilevanza prima dello sviluppo della legislazione speciale sul lavoro: oggi molte norme di protezione del lavoratore si applicano indipendentemente dalla natura imprenditoriale o non del datore di lavoro. Il Codice Civile mantiene questa disposizione come clausola generale di raccordo per i residuali vuoti normativi.
Quando si applica
L'art. 2239 c.c. si applica ai rapporti di lavoro subordinato instaurati con datori di lavoro che non esercitano un'impresa: lavoratori alle dipendenze di associazioni culturali, fondazioni, enti ecclesiastici, privati cittadini non imprenditori. Il caso più frequente è il lavoro domestico (colf, badanti, giardinieri, autisti privati), oggetto del Capo II immediatamente successivo. La norma opera come rinvio di chiusura del sistema, applicabile ogni volta che manchi una disciplina speciale e il rapporto non sia riconducibile all'impresa.
Connessioni
L'art. 2239 c.c. si collega all'art. 2240 c.c. (lavoro domestico), alle sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (artt. 2094-2134 c.c.) e alla legislazione speciale sul lavoro. Il D.Lgs. 276/2003, la L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) contengono norme di applicazione generale che spesso si sovrappongono al rinvio dell'art. 2239, rendendolo in parte residuale ma non obsoleto.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, privato cittadino non imprenditore, assume Caio come segretario personale con contratto di lavoro subordinato. Per effetto dell'art. 2239 c.c., si applicano al rapporto le norme delle sezioni II-IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto non imprenditoriale.
Caso 2: Caso 2
Un'associazione culturale senza scopo di lucro assume Sempronio come impiegato amministrativo. L'associazione non è imprenditrice, ma il rapporto è subordinato. In virtù dell'art. 2239 c.c., si applicano le norme generali sul lavoro subordinato compatibili con la natura dell'ente, integrando le eventuali lacune della disciplina speciale.
Domande frequenti
L'art. 2239 c.c. si applica al lavoro domestico?
Il lavoro domestico è disciplinato dal Capo II immediatamente successivo (artt. 2240 ss. c.c.) e dalle convenzioni collettive di settore. L'art. 2239 c.c. funge da norma generale di raccordo per i rapporti non imprenditoriali, applicabile in via residuale quando manca una disciplina speciale.
Quali norme si applicano al lavoratore di un'associazione non commerciale?
Si applicano le sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II del Libro V del codice civile, in quanto compatibili. Trovano inoltre applicazione le norme speciali sul lavoro (Statuto dei Lavoratori, D.Lgs. 81/2015, ecc.) che spesso operano indipendentemente dalla natura del datore.
Cosa significa 'in quanto compatibili con la specialità del rapporto'?
Significa che il giudice deve valutare caso per caso se le singole norme sul lavoro nell'impresa siano applicabili al rapporto non imprenditoriale. Disposizioni strettamente legate alla struttura aziendale potrebbero non essere compatibili con rapporti di lavoro più semplici.
Un privato che assume un dipendente è soggetto allo Statuto dei Lavoratori?
Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) si applica in larga misura indipendentemente dalla natura imprenditoriale del datore. Alcune disposizioni richiedono determinate soglie dimensionali o presuppongono l'esercizio di impresa; in tali casi l'art. 2239 c.c. funge da norma di raccordo.
L'art. 2239 c.c. è ancora rilevante oggi con la legislazione speciale sul lavoro?
Ha una rilevanza residuale ma non è obsoleto. La proliferazione della legislazione speciale ha ridotto i casi in cui il rinvio è necessario, ma la norma mantiene la sua funzione di clausola generale di chiusura per i vuoti normativi nei rapporti di lavoro subordinato non imprenditoriali.