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Materia: Privacy e dati personali / prova digitale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 gennaio 2025, n. 1254
- Gli screenshot di messaggi WhatsApp e SMS sono riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 del codice civile.
- Fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce in modo specifico la conformità all’originale.
- Il disconoscimento deve essere chiaro e circostanziato: una contestazione generica non priva lo screenshot del suo valore probatorio; restano fermi i requisiti di provenienza e attendibilità.
Il caso
In un giudizio civile una parte produce, a sostegno della propria pretesa, gli screenshot di una conversazione WhatsApp (o di SMS) estratti dalla memoria del telefono. La controparte ne contesta l’utilizzabilità. Si pone la questione del valore probatorio di questi messaggi: che efficacia hanno in giudizio e a quali condizioni il giudice può fondarvi la decisione?
La decisione
La Corte qualifica i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria del dispositivo, e riprodotti tramite screenshot, come riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell’art. 2712 del codice civile. Ne consegue che essi formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro la quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Il disconoscimento, per essere efficace, deve essere chiaro, specifico e circostanziato: una contestazione generica non è idonea a privare lo screenshot del suo valore di piena prova. In caso di disconoscimento qualificato, invece, il documento perde l’efficacia di piena prova, ma il giudice può sempre valutarne il contenuto liberamente e ricorrere ad altri mezzi, comprese le presunzioni. Restano in ogni caso necessari il riscontro della provenienza (l’autore del messaggio deve essere individuabile) e dell’attendibilità del contenuto.
Il principio di diritto
Gli screenshot di messaggi WhatsApp e SMS costituiscono riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. e fanno piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità in modo specifico; il disconoscimento generico è inidoneo, mentre quello qualificato apre alla libera valutazione del giudice, fermi i requisiti di provenienza e attendibilità.
Implicazioni pratiche
Sul piano pratico la pronuncia è di grande utilità. Chi vuole far valere una chat in giudizio deve produrla in modo integro e leggibile, evitando estratti parziali che ne alterino il senso, e curarne la riconducibilità al mittente (numero, nome, contesto). Chi la subisce, per neutralizzarne l’efficacia, non può limitarsi a una negazione generica: deve disconoscere in modo specifico e motivato la conformità all’originale. Sul versante della riservatezza, l’uso processuale di messaggi privati va bilanciato con le regole sulla protezione dei dati e con i limiti alla diffusione di comunicazioni di terzi. Approfondimenti nelle sezioni Codice della Privacy e GDPR.
Domande frequenti
Uno screenshot di WhatsApp vale come prova in tribunale?
Sì: è una riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. e fa piena prova dei fatti rappresentati se la controparte non ne disconosce in modo specifico la conformità all’originale.
Come si contesta uno screenshot prodotto contro di me?
Con un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato della conformità: una contestazione generica non basta a togliergli efficacia di piena prova.
Cosa serve perché il messaggio sia utilizzabile?
La verifica della provenienza (l’autore deve essere individuabile) e dell’attendibilità del contenuto; in caso di disconoscimento qualificato il giudice valuta liberamente, anche con presunzioni.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 gennaio 2025, n. 1254.
- Art. 2712 del codice civile (riproduzioni meccaniche e informatiche); D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) sui limiti al trattamento di comunicazioni altrui.
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