Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Privacy e dati personali / marketing diretto · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 giugno 2025, n. 15881
- Inviare newsletter e comunicazioni promozionali via e-mail richiede un consenso libero, specifico e informato dell’interessato.
- La semplice registrazione a un sito o a un portale aggregatore di offerte non equivale a prestare il consenso al marketing.
- L’eccezione del «soft spam» (art. 130, comma 4, Codice privacy) opera solo nel contesto di una vendita di prodotti o servizi propri, per beni analoghi e con possibilità di opposizione: non per contratti gratuiti o di prova.
Il caso
Una società che gestisce un portale di aggregazione di offerte commerciali crea una mailing list e invia newsletter e comunicazioni promozionali agli utenti senza acquisire un consenso specifico al marketing, ritenendo sufficiente la registrazione al servizio. Il Garante per la protezione dei dati personali sanziona la condotta; la società si oppone e la vicenda giunge in Cassazione.
La decisione
La Corte conferma la sanzione e chiarisce la portata dell’art. 130 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), che disciplina le comunicazioni indesiderate. Per l’invio di comunicazioni commerciali tramite e-mail occorre, in via generale, il consenso preventivo dell’interessato (commi 1 e 2): consenso che, per essere valido, deve essere libero, specifico e informato, e non può essere desunto dalla sola iscrizione a un sito o dall’utilizzo di un portale.
La Corte esclude che operi l’eccezione del cosiddetto «soft spam» prevista dal comma 4: questa consente di omettere il consenso solo quando l’indirizzo e-mail sia stato fornito dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, per promuovere beni o servizi analoghi, e a condizione che l’interessato sia informato e possa opporsi in ogni momento. La mera registrazione a un aggregatore di offerte, un contratto gratuito o una prova non integrano una vendita effettiva: manca quindi il presupposto dell’esenzione, e l’invio resta illecito.
Il principio di diritto
L’invio di comunicazioni promozionali via e-mail esige un consenso libero, specifico e informato, non ricavabile dalla sola registrazione a un sito o a un portale di offerte; l’esenzione del «soft spam» ex art. 130, comma 4, del Codice della privacy presuppone che l’indirizzo sia stato acquisito nel contesto di una vendita di prodotti o servizi propri analoghi, con informativa e diritto di opposizione, e non si applica ai rapporti gratuiti o di prova.
Implicazioni pratiche
Per imprese e gestori di siti la lezione è pratica: il consenso al marketing va raccolto in modo separato e specifico, con una casella dedicata e non preflaggata, distinta da quella per l’erogazione del servizio. Non si può trasformare la registrazione, una richiesta di informazioni o un download gratuito in un implicito via libera alle newsletter. Il «soft spam» resta uno spazio stretto, legato a una vendita reale di prodotti analoghi e sempre accompagnato dal diritto di opporsi. Approfondimenti nelle sezioni Codice della Privacy e GDPR.
Domande frequenti
Se un utente si iscrive al mio sito posso inviargli newsletter promozionali?
No, non automaticamente. Serve un consenso specifico al marketing: la sola registrazione non vale come consenso all’invio di comunicazioni commerciali.
Che cos’è il «soft spam»?
È l’eccezione dell’art. 130, comma 4: consente di promuovere prodotti o servizi analoghi senza consenso preventivo, ma solo se l’indirizzo è stato dato nel contesto di una vendita e con sempre possibile opposizione. Non vale per contratti gratuiti o di prova.
Come deve essere il consenso al marketing?
Libero, specifico e informato: raccolto con una casella dedicata, distinta da quella per il servizio, e non già selezionata.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 giugno 2025, n. 15881.
- Art. 130 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy); artt. 6 e 7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) sul consenso.
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