Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2210 c.c. – Poteri dei commessi dell’imprenditore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2209 - Articolo 2209 Codice Civile: Procuratori→Cod. civ. art. 2211 - Art. 2211 c.c.: Poteri di deroga alle condizioni generali di con→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2208 Codice Civile: Responsabilità personale dell’institore→Art. 2212 c.c.: Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi→Articolo 2207 Codice Civile: Modificazione e revoca della procura→Articolo 2213 Codice Civile: Poteri dei commessi preposti alla vendita→Articolo 2206 Codice Civile: Pubblicità della procura→Art. 2214 c.c.: Libri obbligatori e altre scritture contabili→Articolo 2205 Codice Civile: Obblighi dell’institore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2210 c.c. delinea il regime dei poteri dei commessi, ausiliari dell'imprenditore di rango inferiore rispetto a institore e procuratore. La norma persegue un duplice obiettivo: assicurare il funzionamento operativo dell'impresa, riconoscendo al commesso una rappresentanza necessaria per le mansioni assegnate, e limitare il rischio di pregiudizio per l'imprenditore, escludendo atti di disposizione finanziaria autonoma. Il legislatore presume che chi tratta con un commesso conosca la natura limitata dei suoi poteri, ma offre una soglia minima di tutela ai terzi consentendo il compimento degli atti ordinariamente inerenti alle operazioni di cui il commesso è incaricato. Si realizza così un punto di equilibrio tra speditezza dei traffici e protezione del patrimonio aziendale, in coerenza con la gradazione delle figure ausiliarie del libro V.
Analisi
La rappresentanza del commesso ha contenuto legale tipizzato: comprende gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni affidate. Si tratta di una rappresentanza ex lege, modificabile dall'imprenditore con l'atto di conferimento ma con limiti opponibili ai terzi solo se conoscibili. Il secondo comma introduce due divieti specifici: la riscossione del prezzo per merci non consegnate dal commesso medesimo, e la concessione di dilazioni o sconti non d'uso. Entrambi i divieti possono essere superati da autorizzazione espressa, che può risultare dalla pratica costante o da indicazioni formali. La nozione di "uso" rinvia agli usi negoziali del settore: uno sconto d'uso è ammesso senza autorizzazione, uno sconto eccezionale richiede consenso specifico. La distinzione tra commesso e procuratore è funzionale: il commesso opera in ambito definito, il procuratore in ambito più ampio e continuativo.
Quando si applica
La norma riguarda i tipici ausiliari di vendita o di sportello: addetti al banco, magazzinieri con poteri di vendita, addetti reception, agenti di sportello bancario per le operazioni ordinarie. Si applica ogni volta che un terzo conclude un'operazione con un dipendente dotato di poteri operativi e occorre stabilire entro quali confini l'atto vincoli l'imprenditore. Esempi tipici: un addetto al banco di una concessionaria può vendere accessori secondo il listino, ma non concedere uno sconto del 30% senza autorizzazione. Un magazziniere può consegnare merce a clienti abituali, ma non incassare il prezzo di partite non da lui consegnate. La disciplina è derogabile tramite l'atto di conferimento, da rendere conoscibile per essere opponibile.
Connessioni
L'art. 2210 si inserisce nella sequenza degli artt. 2203-2213 c.c. sui collaboratori dell'imprenditore e va letto con gli artt. 2211 (deroga alle condizioni generali), 2212 (poteri sugli affari conclusi) e 2213 (commessi preposti alla vendita). Sul piano della rappresentanza generale rileva l'art. 1388 c.c. sulla spendita del nome. Per la responsabilità dell'imprenditore per fatto dei collaboratori si applica l'art. 2049 c.c. Nei rapporti bancari assumono rilievo le NUB e i regolamenti interni, che integrano l'atto di conferimento. Per i contratti standard rilevano gli artt. 1341 e 1342 c.c. sulle condizioni generali di contratto.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestisce una concessionaria
Caio, suo commesso al banco accessori, vende a Sempronio un kit di pneumatici al listino: l'atto rientra negli atti ordinari ed è pienamente vincolante. Se Caio applicasse uno sconto straordinario del 40% senza autorizzazione, Tizio potrebbe non essere vincolato all'extra-sconto, essendo prassi non d'uso.
Caso 2: Caso 2
Mevio, magazziniere di Tizio, consegna a Sempronio una partita di merci che lui stesso ha caricato sul camion: può legittimamente riscuotere il prezzo. Per una seconda partita consegnata da un corriere terzo, invece, Mevio non può esigere il pagamento, salvo specifica autorizzazione scritta di Tizio.
Caso 3: Caso 3
Filano, addetto vendite in un negozio di elettronica di Tizio, concede a Sempronio una dilazione di 90 giorni non prevista nelle prassi del settore. In assenza di autorizzazione espressa, la dilazione è inopponibile a Tizio, che può pretendere il pagamento immediato salvo prova della prassi consolidata.
Domande frequenti
Chi è il commesso ai sensi dell'art. 2210 c.c.?
Il commesso è un ausiliario subordinato dell'imprenditore incaricato di svolgere specifiche operazioni dell'attività di impresa. Si distingue dall'institore e dal procuratore per l'ambito più ristretto dei poteri, tipicamente legato a una mansione operativa definita.
Il commesso può sempre incassare il prezzo della merce venduta?
Solo quando consegna personalmente la merce. Per merci di cui non cura la consegna non può esigere il pagamento, salvo espressa autorizzazione dell'imprenditore. La regola tutela il patrimonio aziendale evitando incassi non tracciati.
Cosa significa concedere sconti d'uso?
Sono sconti consueti nella prassi commerciale del settore o dell'impresa, normalmente accettati. Il commesso può concederli senza autorizzazione. Sconti straordinari o promozionali, invece, richiedono autorizzazione specifica dell'imprenditore.
I limiti dell'atto di conferimento sono sempre opponibili ai terzi?
Sono opponibili solo se conoscibili dai terzi al momento dell'atto. Limitazioni interne non rese palesi non vincolano il terzo in buona fede, che può fare affidamento sui poteri ordinari riconosciuti dalla legge.
Qual è la differenza tra commesso e procuratore?
Il procuratore ex art. 2209 ha rapporto continuativo e potere di compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa nel suo complesso; il commesso ha poteri circoscritti alle operazioni di cui è incaricato e opera in posizione subordinata, con poteri legalmente tipizzati.