Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ristorazione Collettiva

Ferie, permessi e ROL nel CCNL della ristorazione collettiva

Quattro settimane di ferie come minimo di legge, più ROL ed ex festività. Vediamo maturazione, godimento, divieto di monetizzazione e come si programmano le ferie sulle commesse.

In sintesi

Le ferie minime sono quattro settimane all’anno (d.lgs. 66/2003), non monetizzabili in costanza di rapporto; almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione e le altre entro 18 mesi. Il CCNL aggiunge ROL ed ex festività, ore di permesso retribuito con monte ore annuo. La programmazione segue il calendario delle commesse. Al cambio appalto l’anzianità rileva per la maturazione futura.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le ferie: il minimo di legge e il CCNL

Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione ed è irrinunciabile. Il minimo è fissato dal d.lgs. 66/2003 in quattro settimane all’anno (26 giorni lavorativi su base sei giorni, 20 su base cinque). Il CCNL conferma questo standard, ne regola la maturazione mensile e disciplina il godimento. Le eventuali giornate aggiuntive rispetto al minimo legale dipendono dal testo contrattuale in vigore e vanno verificate.

Godimento e divieto di monetizzazione

Le quattro settimane di legge devono essere effettivamente godute e non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto. Vale la regola:

  • almeno due settimane consecutive, su richiesta, nell’anno di maturazione;
  • le restanti settimane entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione;
  • l’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute.

ROL e permessi per ex festività

Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi:

  • ROL (riduzioni dell’orario di lavoro): un monte ore annuo da fruire a ore o a giornate;
  • permessi per ex festività soppresse: ore corrispondenti alle festività civili abolite ma comunque retribuite.

Monte ore, maturazione e termini di fruizione sono stabiliti dal CCNL. I permessi non goduti entro i termini sono di norma liquidati.

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL ed ex festività a confronto
Istituto Natura Regola di base
Ferie Riposo annuale retribuito Min. 4 settimane (d.lgs. 66/2003), non monetizzabili in costanza di rapporto
ROL Permessi retribuiti a ore Monte ore annuo fissato dal CCNL
Ex festività Permessi per festività soppresse Ore retribuite secondo il CCNL
Indennità sostitutiva Liquidazione Solo a fine rapporto per ferie non godute; ROL/ex festività di norma liquidati se non fruiti

Programmazione delle ferie nelle commesse

Il periodo di ferie è fissato dal datore, contemperando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore. Nella ristorazione collettiva la programmazione segue il calendario delle commesse: nelle mense scolastiche le ferie si concentrano spesso nei periodi di chiusura, mentre nelle mense ospedaliere e aziendali, a servizio continuativo, si organizzano a rotazione per garantire la copertura.

Ferie e cambio appalto

Le ferie e i permessi maturati e non goduti seguono regole precise al cambio di gestione. La anzianità riconosciuta dalla clausola sociale rileva anche per la maturazione di ferie e permessi presso il subentrante. Le quote maturate con la gestione uscente e non godute vanno definite in sede di passaggio: è opportuno verificare il conteggio nel cedolino di chiusura e in quello di apertura con il nuovo datore.

Casi pratici

Tizio — Addetto mensa scolastica e ferie estive
Tizio lavora in una mensa scolastica. Durante la chiusura estiva l’azienda colloca gran parte delle sue ferie, garantendo comunque almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione, come previsto dalla legge.
Caia — ROL accumulati
Caia, addetta a una mensa ospedaliera, ha accumulato diverse ore di ROL non godute. Verso fine anno chiede di fruirle a giornate; le ore residue non godute entro i termini contrattuali le vengono liquidate in busta paga.
Sempronio — Ferie non godute al cambio appalto
Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale con alcuni giorni di ferie maturati e non goduti sulla vecchia commessa. Verifica il cedolino di chiusura per il corretto conteggio e si fa confermare dal nuovo datore il riconoscimento dell’anzianità ai fini della maturazione futura.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nella ristorazione collettiva?
Il minimo di legge è di quattro settimane di ferie all’anno (d.lgs. 66/2003), pari a 26 giorni lavorativi su base sei giorni. Il CCNL conferma questo standard e ne disciplina la maturazione, il godimento e l’eventuale frazionamento; eventuali giornate aggiuntive dipendono dal testo contrattuale in vigore.
Le ferie si possono pagare invece di goderle?
No. Le quattro settimane di ferie di legge non sono monetizzabili durante il rapporto: vanno effettivamente godute. L’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute.
Cosa sono i ROL e i permessi per ex festività?
I ROL (riduzioni dell’orario di lavoro) e i permessi per ex festività soppresse sono ore di permesso retribuito che maturano nel corso dell’anno. Il monte ore e le modalità di fruizione (a ore o a giornate) sono stabiliti dal CCNL; se non goduti entro i termini, di norma vengono liquidati.
Chi decide quando vado in ferie?
Il periodo di ferie è fissato dal datore di lavoro contemperando le esigenze dell’azienda con quelle del lavoratore. Nella ristorazione collettiva la programmazione tiene conto del calendario delle commesse (ad esempio le chiusure scolastiche). Almeno due settimane, su richiesta, vanno godute consecutivamente nell’anno di maturazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le ferie sono un diritto irrinunciabile di rango costituzionale (art. 36 Cost.) e legislativo (art. 2109 c.c., D.Lgs. 66/2003): minimo 4 settimane annue.
  • Almeno 2 settimane vanno godute nell'anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dal termine dell'anno, secondo il D.Lgs. 66/2003.
  • Permessi ROL e ex-festività hanno natura contrattuale: maturazione, fruizione e monetizzazione del residuo seguono il CCNL di settore.
  • Il divieto di monetizzazione delle ferie nel rapporto in corso cede solo alla cessazione, quando il residuo va liquidato.
  • La collocazione delle ferie spetta al datore ex art. 2109 c.c. contemperando esigenze aziendali e interesse del lavoratore al recupero psicofisico.
Indice dei contenuti

Ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario (ROL) sono istituti che presidiano il diritto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Nella ristorazione collettiva - settore a ciclo continuo, vincolato ai calendari scolastici e sanitari - la loro gestione è delicata, perché la chiusura estiva delle mense scolastiche e i picchi ospedalieri impongono una pianificazione attenta. Il quadro normativo combina fonti diverse: le ferie hanno radice costituzionale (art. 36 Cost.) e legale (art. 2109 c.c., D.Lgs. 66/2003), mentre ROL ed ex-festività sono di matrice contrattuale, disciplinati dal CCNL di settore.

Le ferie come diritto irrinunciabile

Il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile: l'art. 36 della Costituzione lo qualifica come strumento di tutela della persona, non monetizzabile a piacimento. La legge fissa un minimo di quattro settimane annue. La sua funzione è il reintegro delle energie e la salvaguardia della salute: per questo non è ammessa, nel rapporto in corso, la sostituzione delle ferie con un'indennità economica. La rinuncia del lavoratore non è valida, perché si tratterebbe di rinunciare a un bene indisponibile.

Maturazione e termini di godimento

Il D.Lgs. 66/2003 scandisce i tempi: almeno due settimane vanno godute nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze aziendali; le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento. Nella ristorazione collettiva la chiusura estiva delle mense scolastiche offre la finestra naturale per il godimento, ma i lavoratori delle commesse ospedaliere - prive di stagionalità - richiedono una programmazione individuale più articolata.

La collocazione delle ferie e il potere datoriale

Spetta al datore stabilire il periodo di godimento (art. 2109 c.c.), contemperando le esigenze dell'impresa con l'interesse del lavoratore al recupero. Non è un potere arbitrario: deve rispettare i criteri del CCNL, dare un congruo preavviso e tener conto, ove possibile, delle richieste individuali. Nei comparti in appalto la collocazione può essere coordinata con i tempi della commessa, ma il diritto al godimento effettivo non può essere indefinitamente compresso.

Permessi ROL ed ex-festività

I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e quelli a recupero delle festività soppresse hanno natura contrattuale: maturano in proporzione al servizio prestato e la loro fruizione segue le modalità del CCNL. A differenza delle ferie, il loro residuo è in genere monetizzabile secondo le regole del contratto vigente. La loro gestione, nei turni della mensa, è uno strumento di flessibilità che consente di assorbire le ore eccedenti nei periodi di minore attività.

Eventi sospensivi e ricalcolo

Malattia, infortunio (art. 2110 c.c.) e congedo di maternità (D.Lgs. 151/2001) interferiscono con le ferie: una malattia adeguatamente certificata, sopravvenuta durante le ferie, ne sospende la decorrenza se incompatibile con la funzione di recupero. La maturazione di ferie e permessi prosegue durante i periodi di sospensione tutelati. Questo intreccio richiede, nella mensa, un'attenta tenuta dei conteggi per non comprimere diritti maturati.

Monetizzazione alla cessazione e prescrizione

Il divieto di monetizzazione vale per il rapporto in corso; alla cessazione, le ferie non godute vanno liquidate con la relativa indennità sostitutiva, che concorre anche alla base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. per le voci che ne fanno parte. Il diritto all'indennità per ferie non godute è soggetto a prescrizione, il cui decorso, in linea generale, è ancorato alla cessazione del rapporto quando il lavoratore non sia in condizione di farlo valere prima senza timore di ritorsioni.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nella ristorazione collettiva?

Il minimo legale è di quattro settimane annue retribuite, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e del D.Lgs. 66/2003. Il CCNL di settore può prevedere condizioni di miglior favore, da verificare nel contratto vigente.

Si possono monetizzare le ferie non godute?

Nel rapporto in corso no: le ferie sono irrinunciabili e vanno effettivamente godute. La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto, quando il residuo non goduto viene liquidato con l'indennità sostitutiva.

Entro quando vanno godute le ferie?

Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento, secondo il D.Lgs. 66/2003, salvo termini più favorevoli previsti dal CCNL.

Chi decide quando andare in ferie?

La collocazione spetta al datore ex art. 2109 c.c., che deve contemperare le esigenze aziendali con l'interesse del lavoratore al recupero, rispettare i criteri del CCNL e dare congruo preavviso, tenendo conto ove possibile delle richieste individuali.

I permessi ROL si possono monetizzare?

A differenza delle ferie, i permessi ROL ed ex-festività hanno natura contrattuale e il loro residuo è in genere monetizzabile secondo le regole del CCNL vigente, che ne disciplina maturazione, fruizione e liquidazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.