Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ristorazione Collettiva

L’apprendistato nel CCNL della ristorazione collettiva

Lo strumento principale per formare cuochi e addetti mensa: tipologie, durata, paga crescente e formazione obbligatoria, nel quadro del d.lgs. 81/2015 e del contratto di settore.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante (18-29 anni, max 3 anni) è la via più usata per formare cuochi e addetti mensa. La retribuzione cresce con il percorso, tramite sotto-inquadramento fino a due livelli o percentuale crescente fissata dal CCNL. La formazione è obbligatoria, con piano formativo e tutor. Al termine il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello di destinazione.

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Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Perché l’apprendistato conta nel settore

La ristorazione collettiva ha forte bisogno di figure operative formate — cuochi, aiuto cuochi, addetti mensa — e l’apprendistato è lo strumento principale per inserire i giovani con un percorso che unisce lavoro e formazione. Il quadro di riferimento è il d.lgs. 81/2015, che il CCNL declina per il settore.

Le tre tipologie di apprendistato

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (15-25 anni): integra lavoro e percorso scolastico/formativo per conseguire un titolo.
  • Apprendistato professionalizzante (18-29 anni): è il più usato nella ristorazione, per formare cuochi e addetti attraverso l’esperienza in azienda e la formazione di base e trasversale.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: per titoli universitari, dottorati, praticantati; marginale nel settore operativo.

Durata, inquadramento e retribuzione

La durata massima ordinaria del professionalizzante è di tre anni (cinque per i profili a connotazione artigiana), secondo il d.lgs. 81/2015. Sul piano economico la legge consente due strade: il sotto-inquadramento fino a due livelli rispetto alla qualifica di destinazione, oppure una retribuzione in percentuale crescente. Il CCNL indica la modalità adottata e la progressione, in modo che la paga aumenti con l’avanzare del percorso fino ad allinearsi al livello finale.

Le percentuali e gli importi puntuali si leggono sulle tabelle del CCNL in vigore: la regola fissa è la progressione crescente verso il livello di destinazione.

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante: elementi chiave
Elemento Disciplina
Età 18-29 anni (d.lgs. 81/2015)
Durata massima 3 anni (5 per profili artigiani)
Retribuzione Sotto-inquadramento fino a 2 livelli o percentuale crescente (modalità da CCNL)
Formazione Obbligatoria: di base/trasversale (Regioni) e professionalizzante (azienda)
Forma Contratto scritto con piano formativo individuale
Esito Prosecuzione a tempo indeterminato salvo recesso con preavviso al termine

La formazione è parte del contratto

L’apprendistato non è un semplice contratto a basso costo: la formazione è obbligatoria e il mancato adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore comporta sanzioni e il rischio di riqualificazione del rapporto. Deve essere redatto un piano formativo individuale e va nominato un tutor aziendale.

Esito e clausola sociale

L’apprendistato è fin dall’inizio un rapporto a tempo indeterminato a causa mista. Al termine del periodo formativo, se nessuna parte recede con il preavviso previsto, prosegue come ordinario rapporto al livello di destinazione. Ai fini della clausola sociale del settore, l’apprendista già addetto alla commessa rientra tra il personale tutelato al cambio appalto secondo le condizioni previste; il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

Casi pratici

Tizio — Apprendista cuoco
Tizio, 22 anni, è assunto con apprendistato professionalizzante per diventare cuoco (4° livello di destinazione). All’inizio è sotto-inquadrato e la sua retribuzione cresce con l’avanzare del percorso. Segue la formazione prevista dal piano formativo, affiancato da un tutor.
Caia — Fine apprendistato e conferma
Caia conclude i tre anni di apprendistato come addetta mensa. Né lei né l’azienda recedono al termine del periodo formativo: il rapporto prosegue automaticamente a tempo indeterminato al livello di destinazione, con l’anzianità del triennio già maturata e valida per scatti e ferie.
Sempronio — Formazione non erogata
Sempronio si accorge che l’azienda non gli ha mai erogato la formazione prevista dal piano formativo. L’inadempimento dell’obbligo formativo è grave: con l’assistenza del sindacato chiede la regolarizzazione, segnalando il rischio di riqualificazione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Quali tipi di apprendistato si possono usare nella ristorazione collettiva?
Le tre tipologie previste dal d.lgs. 81/2015: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (giovani 15-25 anni), l’apprendistato professionalizzante (18-29 anni, il più diffuso per cuochi e addetti mensa) e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Il CCNL disciplina durata, inquadramento e formazione del professionalizzante.
Quanto è pagato un apprendista nella ristorazione collettiva?
La legge consente il sotto-inquadramento fino a due livelli rispetto alla qualifica finale, oppure una retribuzione percentuale crescente. Il CCNL stabilisce la modalità adottata nel settore e la progressione: la retribuzione cresce con l’avanzare dell’apprendistato fino ad allinearsi al livello di destinazione. Gli importi si leggono sulle tabelle in vigore.
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante?
La durata massima ordinaria è di tre anni (cinque per i profili artigiani), come previsto dal d.lgs. 81/2015. Il CCNL può modulare la durata in funzione della qualifica da conseguire. La formazione è parte integrante del contratto.
L’apprendistato si trasforma automaticamente a tempo indeterminato?
L’apprendistato è già un contratto a tempo indeterminato a causa mista (lavoro più formazione). Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede con il preavviso previsto, prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato al livello di destinazione, con computo dell’anzianità maturata.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante (18-29 anni, durata massima fissata dalla legge e dal CCNL) è la forma più usata per formare cuochi, addetti mensa e personale di cucina.
  • Il D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) detta la disciplina generale; il CCNL Ristorazione Collettiva fissa durate per qualifica e il piano formativo individuale.
  • La retribuzione è crescente e può avvenire per sottoinquadramento (fino a due livelli inferiori) o per percentuale, secondo le tabelle del contratto vigente.
  • La formazione è obbligatoria e l'inadempimento espone il datore a sanzioni e alla conversione del rapporto in ordinario a tempo indeterminato.
  • Al termine, ciascuna parte può recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.; in difetto il rapporto prosegue come ordinario.
Indice dei contenuti

La ristorazione collettiva - mense aziendali, scolastiche, ospedaliere - ha un fabbisogno costante di personale qualificato in cucina e in sala, e l'apprendistato è lo strumento che meglio coniuga inserimento e formazione. La cornice normativa è il D.Lgs. 81/2015, che agli articoli 41 e seguenti distingue le tre tipologie di apprendistato; nel comparto domina quello professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualificazione contrattuale attraverso formazione tecnico-professionale.

Tipologie e platea

L'apprendistato professionalizzante si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni e mira a una qualifica prevista dal CCNL. Accanto ad esso convivono l'apprendistato per la qualifica e il diploma e quello di alta formazione, meno frequenti nelle mense. La scelta della tipologia determina durata, contenuti formativi e regime retributivo.

Durata e piano formativo individuale

La durata massima dell'apprendistato professionalizzante è fissata dalla legge e modulata dal CCNL in funzione della qualifica da conseguire: più lunga per i profili di cucina ad alta complessità, più breve per mansioni esecutive. Elemento essenziale è il piano formativo individuale, che deve indicare gli obiettivi, i contenuti e le modalità della formazione.

Retribuzione crescente

La paga dell'apprendista è inferiore a quella del lavoratore qualificato e cresce con l'avanzare del percorso. Il CCNL può prevedere il sottoinquadramento fino a due livelli rispetto alla qualifica finale, oppure percentuali progressive della retribuzione di destinazione. Per gli importi occorre fare riferimento alle tabelle retributive del contratto vigente, evitando stime.

Obbligo formativo e sanzioni

La formazione è il cuore del contratto: la sua mancata erogazione, se imputabile al datore, comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la conversione del rapporto in ordinario a tempo indeterminato fin dall'origine, con recupero della contribuzione agevolata. La presenza di un tutor aziendale è un presidio organizzativo decisivo.

Recesso al termine del periodo

Concluso il periodo formativo, ciascuna parte può recedere con il preavviso previsto dall'art. 2118 c.c.; se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato con l'inquadramento conseguito. Durante il periodo formativo, invece, il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo.

Indicazioni operative

Per l'azienda è essenziale redigere e attuare il piano formativo, nominare il tutor e documentare le ore di formazione svolte; per l'apprendista, verificare l'effettività del percorso. Le agevolazioni contributive sono condizionate al rispetto dell'obbligo formativo, per cui la tracciabilità della formazione protegge entrambe le parti.

Domande frequenti

Quale apprendistato si usa nelle mense?

Prevale l'apprendistato professionalizzante, rivolto a giovani tra 18 e 29 anni, finalizzato a una qualifica prevista dal CCNL della ristorazione collettiva attraverso formazione tecnico-professionale.

L'apprendista guadagna meno?

Sì. La retribuzione è crescente e può avvenire per sottoinquadramento fino a due livelli o per percentuali progressive della paga di destinazione, secondo le tabelle del contratto vigente.

Cosa succede se manca la formazione?

Se l'omissione è imputabile al datore, scattano sanzioni amministrative e, nei casi gravi, la conversione del rapporto in ordinario a tempo indeterminato fin dall'origine, con recupero della contribuzione agevolata.

Il contratto si può interrompere?

Durante il periodo formativo il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo; al termine ciascuna parte può recedere con il preavviso ex art. 2118 c.c.

Cosa accade alla fine dell'apprendistato?

Se nessuna parte recede con preavviso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato con la qualifica conseguita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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