Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2161 c.c. Libretto colonico
In vigore
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati. Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro. Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2160 - Art. 2160 c.c.: Trasferimento del diritto di godimento del fondo→Cod. civ. art. 2162 - Art. 2162 c.c.: Efficacia probatoria del libretto colonico→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2159 Codice Civile: Scioglimento del contratto→Art. 2163 c.c.: Assegnazione delle scorte al termine della mezza→Articolo 2158 Codice Civile: Morte di una delle parti→Art. 2164 Codice Civile: Nozione→Articolo 2157 Codice Civile: Diritto di preferenza del concedente→Art. 2165 Codice Civile: Durata→Articolo 2156 Codice Civile: Vendita dei prodotti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Natura giuridica e funzione del libretto colonico
Il libretto colonico introdotto dall'art. 2161 c.c. e' uno strumento documentale obbligatorio specifico del contratto di mezzadria. La sua funzione e' duplice: organizzativa, perché consente la tenuta ordinata dei conti tra le parti nel corso di un rapporto pluriennale caratterizzato da continui scambi di prestazioni e prodotti; probatoria, perché le annotazioni fanno prova secondo le regole stabilite dall'art. 2162 c.c. Il libretto si affianca, senza sostituirla, alla documentazione contabile che ciascuna parte può autonomamente tenere.
L'obbligo di istituzione e i due esemplari
L'obbligo di istituire il libretto colonico grava esclusivamente sul concedente, che deve predisporre due esemplari identici: uno rimane al concedente e uno viene consegnato al mezzadro. La duplice tenuta garantisce che entrambe le parti possano in ogni momento verificare lo stato dei conti senza dover fare affidamento sull'esemplare altrui. Tizio, concedente, che non istituisce il libretto o ne predispone uno solo, si espone a conseguenze probatorie sfavorevoli in caso di contestazione.
Modalità delle annotazioni
Le annotazioni devono essere effettuate «di volta in volta», cioè contestualmente al sorgere del credito o del debito, su entrambi gli esemplari. Per ciascuna voce occorre indicare: la data, il fatto che ha determinato il credito o il debito (es. conferimento di scorte, anticipazioni in danaro, quote di prodotto attribuite). La completezza delle annotazioni e' essenziale: una registrazione lacunosa o tardiva può essere disconosciuta dalla controparte e perdere efficacia probatoria.
La chiusura annuale e la sottoscrizione
Al termine di ogni anno agrario le annotazioni devono essere sottoscritte per accettazione da entrambe le parti: il concedente e il mezzadro appongono la firma su entrambi gli esemplari, dando così vita a una sorta di rendiconto periodico. La sottoscrizione trasforma le singole annotazioni in un conto approvato, con conseguenti effetti preclusivi disciplinati dall'art. 2162 c.c.: le risultanze possono essere impugnate solo per errori materiali, omissioni, falsita' e duplicazioni entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
L'obbligo di presentazione del mezzadro
La norma pone in capo al mezzadro l'obbligo di presentare il proprio esemplare al concedente per le annotazioni e i saldi. Si tratta di un obbligo di collaborazione: il mezzadro non può sottrarsi alle operazioni di registrazione invocando il possesso esclusivo del libretto. Caio, mezzadro che rifiuti di presentare il libretto, si pone in una situazione di inadempimento contrattuale e può vedersi opporre le risultanze dell'esemplare del concedente ai sensi del comma 2 dell'art. 2162 c.c.
Il libretto colonico come documento contabile ante litteram
Da un punto di vista sistematico, il libretto colonico presenta analogie funzionali con il libro giornale tenuto dall'imprenditore (art. 2216 c.c.) e con il conto corrente bancario: registra cronologicamente movimenti di dare-avere e si chiude periodicamente con un saldo. La sua specialità sta nel carattere bilaterale dell'obbligo di tenuta e nella sua efficacia probatoria legale, che lo distingue da un mero documento privato.
Domande frequenti
Chi e' obbligato a istituire il libretto colonico?
Il concedente, che deve predisporre due esemplari identici: uno per se' e uno da consegnare al mezzadro.
Cosa deve contenere ogni annotazione del libretto colonico?
La data, il credito o il debito e il fatto che lo ha determinato (es. conferimento di scorte, quote di prodotto, anticipazioni).
Con quale frequenza si chiudono i conti nel libretto colonico?
Al termine di ogni anno agrario, con sottoscrizione di entrambe le parti per accettazione delle annotazioni.
Cosa succede se il mezzadro non presenta il libretto per le annotazioni?
Si pone in inadempimento contrattuale e rischia di vedersi opporre le risultanze dell'esemplare tenuto dal concedente.
Il libretto colonico e' ancora in uso oggi?
Raramente, poiché i nuovi contratti di mezzadria sono vietati dalla l. n. 203/1982; sopravvive nei rapporti preesistenti non ancora convertiti in affitto agrario.