Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2054 - Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli→Cod. civ. art. 2056 - Articolo 2056 Codice Civile: Valutazione dei danni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2053 Codice Civile: Rovina di edificio→Articolo 2057 Codice Civile: Danni permanenti→Articolo 2052 Codice Civile: Danno cagionato da animali→Articolo 2058 Codice Civile: Risarcimento in forma specifica→Articolo 2051 Codice Civile: Danno cagionato da cosa in custodia→Articolo 2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali→Art. 2050 c.c.: Responsabilità per l’esercizio di attività peric
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura della responsabilità solidale plurisoggettiva
L'art. 2055 c.c. regola l'ipotesi in cui più soggetti concorrano alla produzione di un unico fatto dannoso. Si tratta di una norma fondamentale nel sistema della responsabilità extracontrattuale, che opera su due piani: il rapporto esterno (tra responsabili e danneggiato) e il rapporto interno (tra i corresponsabili stessi).
Il rapporto esterno: solidarietà verso il danneggiato
Il 1° comma stabilisce che tutti i corresponsabili sono obbligati in solido verso il danneggiato per l'intero ammontare del risarcimento. Questo significa che Caio, vittima di un sinistro causato congiuntamente da Tizio e Sempronio, può scegliere di agire contro uno solo di essi per ottenere l'intero risarcimento, senza dover suddividere la domanda. La solidarietà passiva costituisce una protezione fondamentale per la vittima, che non subisce il rischio di insolvenza di uno dei corresponsabili.
Non e' necessario che i corresponsabili abbiano agito di concerto: e' sufficiente che le loro condotte indipendenti abbiano concorso causalmente alla produzione del medesimo danno (Cass. n. 10680/2015). Ad esempio, se sia il conducente sia il produttore del veicolo (per difetto di fabbricazione) hanno contribuito al sinistro, entrambi rispondono solidalmente.
Il rapporto interno: regresso tra corresponsabili
Il 2° comma disciplina l'azione di regresso di chi ha pagato verso gli altri. La quota di regresso e' determinata da due criteri cumulativi: la gravita' della rispettiva colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Il giudice deve valutare entrambi i parametri per ripartire il peso finale del risarcimento tra i corresponsabili.
La Cassazione ha precisato che in caso di concorso di una condotta dolosa e di una colposa, la ripartizione interna deve tener conto della maggiore riprovevolezza del dolo rispetto alla colpa (Cass. n. 5885/2020).
La presunzione di colpe uguali
Il 3° comma introduce una presunzione residuale: quando non sia possibile determinare la gravita' delle singole colpe, esse si presumono uguali. La presunzione e' relativa e può essere superata da qualsiasi prova contraria. Nella pratica, nei sinistri stradali con più veicoli coinvolti, quando le perizie non consentono di graduare le responsabilità, si applica la ripartizione paritaria.
Rapporto con l'art. 2054 e la RC auto
L'art. 2055 si combina con l'art. 2054 quando nel sinistro concorrono più conducenti. Il danneggiato terzo può agire solidalmente contro tutti. Nel rapporto interno, le quote variano in base alla colpa accertata: se Tizio e' colpevole al 70% e Caio al 30%, Tizio nel regresso interno paghera' il 70% del totale.
Applicazioni pratiche in altri settori
La norma si applica anche alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. (commessa da dipendenti), alla responsabilità dei soci nella società semplice (art. 2267 c.c.) e in tutti i casi di illecito plurisoggettivo. La solidarietà vale anche se le obbligazioni dei singoli hanno titoli diversi (Cass. SS.UU. n. 9556/2002).
Domande frequenti
La vittima deve citare in giudizio tutti i corresponsabili?
No. Grazie alla solidarietà passiva, il danneggiato può agire per l'intero risarcimento anche contro uno solo dei corresponsabili, a sua scelta.
Come si calcola la quota di regresso tra i corresponsabili?
In proporzione alla gravita' della colpa di ciascuno e all'entita' delle conseguenze causate. Se non e' determinabile, le colpe si presumono uguali.
Due soggetti devono aver agito insieme per rispondere solidalmente?
No. È sufficiente che le loro condotte indipendenti abbiano concorso causalmente a produrre il medesimo danno, anche senza previo accordo.
Se uno dei corresponsabili e' insolvente, chi paga?
Gli altri corresponsabili rispondono per l'intero verso la vittima; il rischio di insolvenza interna e' ripartito tra i corresponsabili nel regresso, non sulla vittima.
La presunzione di colpe uguali e' assoluta?
No, e' relativa. Può essere superata da qualsiasi prova che dimostri una diversa graduazione delle responsabilità individuali.