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Testo dell'articoloVigente
Art. 2052 c.c. – Danno cagionato da animali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
In sintesi
- Responsabilità del proprietario: il proprietario dell'animale risponde dei danni da esso causati, anche se l'animale era smarrito o fuggito.
- Responsabilità dell'utilizzatore: chi si serve dell'animale per il tempo di utilizzo risponde in luogo del proprietario.
- Unica prova liberatoria, caso fortuito: solo il caso fortuito, evento imprevedibile e inevitabile, libera dalla responsabilità.
- Responsabilità oggettiva: non occorre provare la colpa del proprietario; è sufficiente il nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno.
- Ampia applicazione: la norma si applica a qualsiasi tipo di animale, domestico o selvatico detenuto in cattività, con o senza custodia attiva.
Indice dei contenuti
La responsabilità oggettiva del proprietario di animali
L'art. 2052 c.c. prevede una delle ipotesi più nette di responsabilità oggettiva nel sistema del codice civile. Il proprietario di un animale, o chi se ne serve, risponde dei danni causati dall'animale indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa. Non rileva che il proprietario abbia adottato tutte le precauzioni possibili, che l'animale fosse docile e mai aggressivo in precedenza, o che il danno sia avvenuto in modo del tutto imprevisto: la responsabilità sussiste sempre, salvo il solo caso fortuito.
I soggetti responsabili
La norma individua due soggetti alternativamente responsabili: il proprietario dell'animale e chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Il criterio e' alternativo e non cumulativo: mentre il primo e' il soggetto che vanta il diritto di proprietà, il secondo e' colui che esercita concretamente la custodia e il godimento dell'animale in un dato periodo. Così, se Tizio presta il proprio cane a Caio per la settimana di caccia e il cane morde un terzo, e' Caio a rispondere come utilizzatore, non Tizio come proprietario. La ratio e' che la responsabilità segue il controllo effettivo sull'animale.
Il danno causato dall'animale smarrito o fuggito
Una delle peculiarità più rilevanti della norma e' che la responsabilità del proprietario persiste anche quando l'animale sia smarrito o fuggito. Non e' necessario che il proprietario stesse custodendo l'animale al momento del danno: il semplice fatto della proprietà e' sufficiente a fondare la responsabilità. Questa scelta legislativa e' criticata da parte della dottrina, che la ritiene eccessivamente gravosa per il proprietario, ma si giustifica con la considerazione che il proprietario ha il potere di organizzare la custodia e deve assumersi il rischio connesso alla detenzione dell'animale.
Il caso fortuito come unica esimente
L'unica prova liberatoria e' il caso fortuito, inteso come evento esterno, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno. La giurisprudenza interpreta il caso fortuito in modo restrittivo: non basta la condotta imprudente del danneggiato (che al massimo può configurare un concorso colposo ex art. 1227 c.c.), né il comportamento atipico dell'animale se rientrante nelle sue naturali reazioni. Il caso fortuito deve essere un evento del tutto eccezionale, esterno alla sfera di rischio normalmente associata all'animale. Ad esempio, se un cane morde un visitatore che lo aveva molestato deliberatamente, può configurarsi un concorso di colpa del danneggiato, ma difficilmente un caso fortuito in senso stretto.
Animali selvatici e fauna selvatica
La norma si applica agli animali in proprietà privata o in uso a privati. Gli animali selvatici in stato di libertà sono disciplinati da norme speciali: la fauna selvatica appartiene allo Stato (art. 1 L. 157/1992) e i danni da essa causati sono regolati da normative regionali e statali che prevedono regimi risarcitori specifici a carico degli enti pubblici. La giurisprudenza amministrativa e civile si e' a lungo divisa sulla natura di questa responsabilità, tendendo oggi a ricondurla alla responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 4/2001
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art. 2052 c.c. sollevata in quanto la norma non si applicherebbe ai danni causati dalla fauna selvatica. La Consulta ha chiarito che l'art. 2052 c.c. presuppone un rapporto di proprieta o di uso effettivo dell'animale, presupposto non riscontrabile per la selvaggina che vive allo stato di liberta; in tale ipotesi e dunque ipotizzabile la diversa disciplina dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'ente pubblico tenuto alla gestione faunistica.
Domande frequenti
Il proprietario risponde se il cane fuggiva da giorni e lui non lo sapeva?
Si', l'art. 2052 c.c. prevede espressamente la responsabilità del proprietario anche quando l'animale sia smarrito o fuggito. La mancata conoscenza della fuga non e' sufficiente a liberare dalla responsabilità; occorre dimostrare il caso fortuito.
Cosa si intende per 'caso fortuito' nell'art. 2052?
È un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale. La condotta imprudente del danneggiato non configura di per se' caso fortuito ma può ridurre il risarcimento come concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Chi risponde se l'animale e' in prestito al momento del danno?
Risponde chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, cioè l'utilizzatore temporaneo. La responsabilità si trasferisce dal proprietario all'utilizzatore per tutta la durata dell'uso effettivo dell'animale.
La norma si applica a tutti gli animali, compresi i pesci o gli uccelli?
Si', l'art. 2052 si applica a qualsiasi animale di proprietà privata, indipendentemente dalla specie. La giurisprudenza ha applicato la norma a cani, cavalli, bovini e anche ad animali esotici detenuti legalmente in cattività.
Cosa succede se un animale selvatico libero causa un danno?
La fauna selvatica appartiene allo Stato e non e' soggetta all'art. 2052 c.c. I danni causati da animali selvatici liberi sono disciplinati da leggi speciali e possono dar luogo a responsabilità degli enti pubblici (Regioni, Comuni) incaricati della gestione faunistica.
Spiegazione
Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo usa, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Come funziona e quando si applica
Anche questa è una responsabilità oggettiva: la fuga o lo smarrimento non liberano il proprietario. La prova liberatoria è il solo caso fortuito (un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, eventualmente il comportamento della vittima o di un terzo).
Esempio pratico
Se un cane morde un passante, il proprietario risponde dei danni anche se l’animale era scappato, a meno che dimostri il caso fortuito.
Domande frequenti
Chi paga se un animale causa un danno?
Il proprietario o chi lo utilizza, anche se l’animale era fuggito o smarrito, salvo prova del caso fortuito.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.